Cassazione Penale, Sentenza n. 47053/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede rescissoria, aveva rigettato la domanda di equa riparazione per la custodia cautelare in carcere subita da Chianetta come gravemente indiziato di reati (tra cui rapina) da cui è stato poi irrevocabilmente assolto. Il ricorrente denunciava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle risultanze probatorie e per aver ritenuto la sussistenza della condizione ostativa della "colpa grave", anche avendo il ricorrente esercitato la facoltà di non rispondere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta affinché riesamini la domanda di riparazione alla luce del principio che l'esercizio della facoltà di non rispondere è processualmente neutro rispetto al diritto alla riparazione (modifica introdotta dal d.lgs. n.188/2021). La Cassazione ha inoltre ricordato il principio dell'autosufficienza del ricorso in tema di travisamento della prova (necessità di allegare gli atti contestati) e ha disposto che il giudice del rinvio regoli le spese di questa fase.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo
La norma, nella formulazione risultante dal d.lgs. n.188/2021, stabilisce che l'esercizio della facoltà di non rispondere non può pregiudicare il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha imposto alla Corte di appello di riesaminare la questione alla luce di tale principio
art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
Richiama il vizio del travisamento della prova come motivo di censura in Cassazione; la Corte ricorda che chi lo deduce deve allegare gli atti dai quali si deduce l'erronea percezione dei fatti (principio di autosufficienza del ricorso)
art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Individua la facoltà di non rispondere dell'indagato/imputato; la sua esercizio è stata considerata dalla Corte, dopo la modifica normativa, neutra ai fini del diritto alla riparazione
d.lgs. n. 188 del 2021, art. 4, comma 1, lett. b)
Ha modificato l'art. 314 c.p.p. aggiungendo la disposizione che tutela l'esercizio della facoltà di non rispondere rispetto al diritto alla riparazione
Normativa penale richiamata (artt. 110, 61, nn. 5) e 11-quinquies, 628 c.p.)
Valgono come sfondo fattuale (reati per i quali Chianetta era indiziato); non sono state decisive nella valutazione della cassazione, che si è concentrata su aspetti processuali e motivazionali
Giurisprudenza della Cassazione (segnalate varie sezioni: es. Sez. 3 n. 51084/2017, Sez.4 n.18363/2021 ecc.)
Richiamata per il principio secondo cui il silenzio o la reticenza non sono in sé rilevanti per escludere la riparazione, salvo che il mancato esercizio di facoltà difensive abbia impedito di fornire spiegazioni che solo l'interessato poteva dare e che, con altri elementi, costituiscano indice di colpa grave
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.188/2021 l'esercizio della facoltà di non rispondere è processualmente neutro e non può essere usato di per sé per escludere il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione.
- La censura per travisamento della prova in Cassazione richiede il rispetto del principio di autosufficienza: chi denuncia il travisamento deve allegare gli atti dai quali emerge l'errore valutativo del giudice.
- Il silenzio o la reticenza dell'indagato non sono automaticamente indici di colpa grave; possono però essere considerati, insieme ad altri elementi oggettivi, quando il solo interessato era in grado di fornire spiegazioni logiche in grado di rimuovere la situazione di grave verosimiglianza accusatoria.
- In sede di rinvio il giudice dovrà accertare specificamente se vi erano elementi che rendevano indispensabile un contributo difensivo del ricorrente per dissipare la gravità degli indizi e se la mancata risposta abbia effettivamente inciso sul permanere della misura cautelare.
- Per la difesa: se si contesta il ragionamento motivazionale del giudice è opportuno allegare nei motivi di impugnazione gli atti processuali rilevanti e, quando possibile, illustrare fatti esculpativi o circostanze che neutralizzino gli indizi; comunque l'uso del diritto al silenzio non deve essere considerato penalizzante ai fini dell'indennizzo
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