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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25082/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per cinque motivi principali: 1) inosservanza dell'art. 216 L. fall. e vizio di motivazione sull'insussistenza dell'elemento psicologico, deducendo che le distrazioni (1998-2005) erano troppo anteriori rispetto al fallimento (2011) per costituire causa e per escludere la volontà dell'insolvenza; 2) inosservanza degli artt. 216 e 223 L. fall. e vizio di motivazione sull'insussistenza dell'elemento oggettivo, sostendo che i prelievi erano ritenuti corrispettivi di lavoro (unica fonte di sostentamento) e quindi non distrattivi; 3) mancata riqualificazione in bancarotta preferenziale (art. 216 lett. k) per mancanza di accertamento della congruità delle somme e della liquidità dei crediti e per la presunta assenza di dissesto nel periodo dei prelievi; 4) violazione dell'art. 162 c.p. e mancata concessione della sospensione condizionale della pena in ragione di sopravvenienze favorevoli (estinzioni/annullamenti di precedenti), che avrebbero inciso sul giudizio prognostico; 5) inosservanza dell'art. 219 L. fall. e vizio di motivazione per la mancata formale esclusione della circostanza aggravante della pluralità dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sulla questione dell'elemento psicologico e del nesso causale (primo motivo) la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è reato di pericolo a dolo generico: non è necessario un nesso causale tra le distrazioni e il successivo fallimento né la consapevolezza dello stato di insolvenza; è sufficiente la volontaria destinazione delle risorse a impieghi estranei alla attività aziendale provocanti depauperamento. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso che i prelievi fossero giustificati come retribuzioni: mancavano titoli contrattuali e annotazioni contabili, e inoltre i prelievi avrebbero comportato evasione fiscale e previdenziale; pertanto la qualificazione come bancarotta per distrazione è confermata e la riqualificazione in bancarotta preferenziale è infondata. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: le precedenti sentenze di applicazione della pena e le pregresse condanne costituiscono precedenti penalmente rilevanti che ostano alla concessione della sospensione condizionale; le ordinanze di estinzione o revoca intervenute non mutano tale valutazione. Il quinto motivo è inammissibile e privo di incidenza, essendo la prevalenza delle circostanze attenuanti già risultante nel dispositivo di primo grado e l'esclusione dell'aggravante implicitamente desumibile. Conseguentemente i ricorrenti restano condannati come in precedenza (pena principale confermata: 2 anni di reclusione con circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della pluralità; rideterminazione delle pene accessorie fallimentari come già disposta in appello), i ricorsi sono rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216 L. fall.

    Interpretato come norma che punisce la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la Corte afferma che non richiede nesso causale tra distrazioni e fallimento e considera il reato a dolo generico, per cui è sufficiente la consapevole destinazione delle risorse sociali a fini estranei all'impresa

  • art. 223 L. fall.

    Richiamato in relazione agli elementi oggettivi della bancarotta e alla distinzione tra bancarotta per distrazione e preferenziale; la Corte richiede prova formale e sostanziale dell'esistenza di un titolo legittimante i prelievi (contratto, registrazioni contabili, determinazione dell'entità)

  • art. 219 L. fall.

    Richiamato in relazione alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti: la Corte ha ritenuto che la mancata menzione della prevalenza dell'aggravante in appello implica la sua esclusione o comunque non incida sul giudizio, soprattutto se dalle motivazioni risulta l'attribuzione di prevalenza alle attenuanti

  • art. 162 c.p.

    Richiamato in tema di sospensione condizionale della pena: la Corte ha ribadito che il beneficio è precluso quando l'imputato ha precedenti condanne a pena detentiva; le sentenze di applicazione della pena sono rilevanti come precedenti anche se il reato è poi estinto

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    Richiamato nella motivazione sul valore delle sentenze di applicazione della pena che, sebbene riferite a reati estinti successivamente, costituiscono comunque precedenti valutabili ai fini dell'esclusione della sospensione condizionale

Massime di principio

  • Per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessario dimostrare che l'autore fosse consapevole dello stato di insolvenza o che vi sia un nesso causale temporale stretto tra le distrazioni e il fallimento; conta la volontaria destinazione delle risorse a fini estranei alla garanzia dei creditori
  • I prelievi operati da soci amministratori non sono automaticamente considerati retribuzioni: chi invoca tale qualifica deve dimostrare un titolo legittimante (contratto, determinazione dell'entità) e la registrazione contabile coerente; altrimenti i prelievi rischiano di essere qualificati come distrazione
  • La richiesta di riqualificazione in bancarotta preferenziale richiede prova della congruità e liquidità dei crediti vantati dal socio e dell'effettiva esternalità dell'attività rispetto alle funzioni proprie dell'immedesimazione organica con la società
  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena è fondamentale l'assenza di precedenti penali rilevanti; sentenze di applicazione della pena e condanne pregresse, anche se accompagnate da successiva estinzione del reato, possono costituire ostacolo al beneficio
  • L'omessa o implicita esclusione di una circostanza aggravante nei motivi d'appello può non incidere se il giudice ha già attribuito prevalenza ad attenuanti; nelle impugnazioni conviene contestare espressamente gli effetti pratici della qualificazione delle circostanze

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