Sentenza n. 367/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’accertamento ex art. 116 c.p.a e 22 della L. n. 241/1990 del diritto di accesso in capo al ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso e per la conseguente condanna, ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia di detti documenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso al modello Retr-pens di prima liquidazione della pensione
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di una pensione decorrente dal settembre 2016, ha presentato all'INPS un'istanza per ottenere copia del modello Retr-pens di prima liquidazione, comprendente le retribuzioni e le quote utilizzate per il calcolo del trattamento pensionistico. L'istanza era motivata dalla necessità di verificare l'importo della pensione in pagamento e la propria posizione previdenziale. Non avendo ricevuto risposta, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'INPS all'esibizione dei documenti. L'INPS, benché ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'avvenuto rilascio della documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato il giudizio sull'accesso come giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la spettanza del diritto di accesso nella concreta situazione dedotta, e non come mera verifica dei vizi di legittimità del diniego. Ha ritenuto l'istanza sufficientemente motivata e il ricorrente titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti, poiché questi riguardano la sua posizione contributiva e il metodo di calcolo della pensione. Ha escluso che la richiesta fosse diretta a un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione. In assenza di risposta dell'INPS, ha ritenuto formato il silenzio-diniego; inoltre, la mancata costituzione dell'ente ha lasciato priva di prova contraria la deduzione del ricorrente di non avere ricevuto la documentazione, prova gravante sull'amministrazione quale soggetto che avrebbe potuto dimostrare l'avvenuto rilascio. Il Tribunale ha accertato il diritto di accesso e ordinato all'INPS di consentire visione ed estrazione di copia dei documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto di accesso
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti quando ne ricorrano i presupposti.
art. 22 l. 241/1990
l'accesso amministrativo “strumentale” si ispira alla logica del “need to know” per la tutela di un interesse diretto, attuale e concreto
Il diritto di accesso spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti; l'interesse alla conoscenza costituisce un autonomo bene della vita.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
Individua il requisito soggettivo dell'accesso documentale, ritenuto sussistente in capo al titolare della pensione rispetto agli atti relativi alla propria posizione previdenziale e al calcolo del trattamento.
art. 22, comma 3, l. 241/1990
sono accessibili, in linea di principio, tutti i documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse
Enuncia il principio generale di accessibilità dei documenti amministrativi detenuti dall'amministrazione e riferiti ad attività di pubblico interesse.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
l'accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”
Esclude l'accesso volto a un controllo generalizzato; tale limite non opera quando la richiesta riguarda la posizione previdenziale individuale dell'istante.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
l'istanza in questione è sufficientemente motivata
Richiede la motivazione della domanda di accesso; il requisito è soddisfatto quando l'istante indica l'esigenza di verificare la propria posizione previdenziale e l'importo del trattamento.
Massime di principio
- Il giudizio ex art. 116 c.p.a. in materia di accesso è un giudizio sul rapporto: il giudice deve accertare la spettanza del diritto di accesso nella concreta situazione dedotta, senza limitarsi a verificare i vizi di legittimità del diniego o del silenzio-diniego.
- L'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti; tale requisito sussiste quando il privato chiede documenti relativi alla propria posizione previdenziale e al calcolo del proprio trattamento pensionistico.
- La richiesta di documenti riferiti alla posizione individuale dell'istante non costituisce controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 3, l. 241/1990.
- Quando l'amministrazione non risponde all'istanza di accesso e non dimostra, nel giudizio, di avere rilasciato la documentazione richiesta, il giudice può accertare il diritto di accesso e ordinare l'esibizione dei documenti mediante visione ed estrazione di copia.
- L'istanza di accesso è sufficientemente motivata quando indica la concreta esigenza di verificare una posizione giuridica individuale, come l'importo di un trattamento pensionistico e i criteri utilizzati per determinarlo.
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