Cassazione Penale, Sentenza n. 4257/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Pisa che aveva rigettato il riesame del decreto del GIP del 4 marzo 2024. Il sequestro preventivo contestato riguardava la somma di 3.314.238 euro nella disponibilita della societa Malos s.r.l. in liquidazione come presunto profitto di reato ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e, in caso di incapienza, beni nella disponibilita di Giolli fino a 2.540.657,47 euro (capi 8, 9 e 10). Due motivi in cassazione: 1) violazione degli artt. 324 comma 7 e 309 comma 9 c.p.p., per decisione resa oltre il termine perentorio di 10 giorni decorrente dalla ricezione degli atti; timeline processuale allegata dal ricorrente che dimostrava ricezione atti il 2 aprile 2024 e decisione depositata il 15 aprile 2024 (oltre il termine); 2) vizio di apparente insufficienza di motivazione del Tribunale, che non avrebbe affrontato le specifiche deduzioni difensive circa l'assenza dell'elemento soggettivo in capo a Giolli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: il termine perentorio di dieci giorni per la decisione sul riesame delle misure cautelari reali decorre dalla ricezione degli atti e non e' stato rispettato (ricezione 2 aprile 2024, decisione 15 aprile 2024; udienza differita d'ufficio). Per tale ragione l'ordinanza impugnata e' annullata senza rinvio e, limitatamente alla posizione di Francesco Giolli, e' dichiarata l'inefficacia del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 4 marzo 2024. La cancelleria e' rimandata agli adempimenti previsti dall'art. 626 c.p.p. Il secondo motivo e' stato assorbito.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen., comma 7
Il termine di dieci giorni per la decisione sul riesame delle misure cautelari reali e' perentorio, decorre dalla ricezione degli atti processuali e la sua inosservanza determina l'inefficacia della misura; il vizio e' deducibile in cassazione come error in procedendo.
art. 309 cod. proc. pen., comma 9
Collegato alla disciplina del riesame; conferma che il decorso del termine per la decisione va calcolato dalla ricezione degli atti e ha natura perentoria.
d.lgs. n. 74/2000, art. 2
Individua il profitto del reato tributario che puo' essere oggetto di sequestro preventivo; nella vicenda la somma nella disponibilita della societa e' stata qualificata come presunto profitto ai fini del sequestro.
art. 626 cod. proc. pen.
Disciplina gli adempimenti della cancelleria a seguito della declaratoria di inefficacia di provvedimenti di sequestro; la corte ha ordinato alla cancelleria di provvedere secondo questa norma.
Massime di principio
- Il termine di 10 giorni per la decisione sul riesame delle misure cautelari reali e' perentorio: se il giudice decide oltre tale termine, la misura puo' essere dichiarata inefficace rispetto al ricorrente.
- Il termine decorre dalla effettiva ricezione degli atti da parte del Tribunale e non dalla presentazione della istanza di riesame; pertanto e' fondamentale documentare la data di ricezione.
- La sospensione o la rinuncia del termine e' possibile solo su iniziativa della parte interessata; un differimento disposto d'ufficio per ragioni organizzative non sanifica il superamento del termine.
- In caso di violazione del termine perentorio la Cassazione puo' annullare senza rinvio e dichiarare l'inefficacia della misura limitatamente alla posizione del ricorrente, con conseguenti adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
- Se il vizio procedurale e' assorbente, i profili sostanziali (es. apparente carenza di motivazione) possono rimanere non esaminati; per il difensore e' dunque strategico contestare tempestivamente la decorrenza del termine e ottenere l'annotazione formale della ricezione degli atti.
- Pratica consigliata: verificare e documentare immediatamente la data di ricezione degli atti, chiedere al Tribunale la verbalizzazione di ogni differimento, considerare tempestiva impugnazione in cassazione ove il termine venga superato.
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