Ordinanza n. 90/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento: della Determinazione Direttoriale prot. 174/Ris. emessa dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli- DT VI Emilia Romagna e Marche- Ufficio Affari Generale- Sezione Dogane, datata 30 agosto 2022 e notificata il 1^ settembre 2022, con la quale è stata disposta la sospensione dalle operazioni doganali ex art. 53, co. 1, lett. b) T.U.L.D. del ricorrente, iscritto al n. 76 presso l'Ordine Territoriale di Ancona del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali e titolare di patente doganale n. 6295U; di ogni ulteriore atto prodromico, connesso e consequenziale, comunque finalizzato, all'adozione del provvedimento impugnato e, segnatamente la nota prot. 385807/RU del 24.08.2022 della Direzione Dogane dell'Agenzia resistente, con la quale è stata condivisa l'opportunità di sospendere l'odierno ricorrente dall'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dalle operazioni doganali ex art. 53, comma 1, lett. b), T.U.L.D., nonché gli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione direttoriale con cui l'amministrazione doganale ha disposto la sua sospensione dalle operazioni doganali, in quanto iscritto all'Ordine territoriale degli spedizionieri doganali e titolare di patente doganale. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, tra cui la nota della Direzione Dogane che aveva condiviso l'opportunità della sospensione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ritenuta l'opportunità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'amministrazione intimata il deposito, nel più breve tempo possibile, di una relazione dettagliata e aggiornata sulla vicenda, nonché di ogni altro atto o documento utile ai fini del giudizio. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti tramite la segreteria della Sezione.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio
La disposizione è utilizzata dal TAR per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione aggiornata e della documentazione utile alla ricostruzione dei fatti controversi.
art. 53, comma 1, lett. b), T.U.L.D.
sospensione dalle operazioni doganali
È la base normativa indicata nel provvedimento amministrativo impugnato per la sospensione del ricorrente dall'esercizio dell'attività doganale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 161/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 441/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →