Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/12/2019 n. 33651 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria relativa all’avviso di accertamento con cui erano stati recuperati maggiori redditi d’impresa per l’anno 2004, pari a 3.658.854 euro. Dopo l’istanza di autotutela, l’Ufficio aveva ridotto il maggior reddito e le parti avevano sottoscritto un verbale nel quale la società rinunciava alla procedura di accertamento con adesione, accettando la definizione dell’accertamento e pagando imposte e sanzioni nella misura ridotta prevista per l’acquiescenza. La società sosteneva che il verbale fosse un atto interlocutorio e non vincolante e chiedeva un’ulteriore riduzione in autotutela. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale, sostenendo l’inammissibilità del ricorso contro l’atto di autotutela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha stabilito che il verbale del 23 febbraio 2010, pur non costituendo tecnicamente un accertamento con adesione, era riconducibile alla definizione per acquiescenza prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997. Il verbale aveva natura negoziale, definitiva e vincolante, poiché la società aveva scelto volontariamente di beneficiare della riduzione delle sanzioni pagando gli importi rideterminati. Tale definizione impediva ulteriori richieste di riduzione o il riesame dell’accertamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro, oltre alle spese prenotate a debito e all’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15

    Definizione dell’accertamento mediante acquiescenza

    La fruizione della riduzione delle sanzioni presuppone l’accettazione dell’accertamento e comporta la preclusione dell’impugnazione e di ulteriori contestazioni sul medesimo atto.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, comma 3

    La norma è richiamata nel quadro della disciplina dell’accertamento con adesione, ma la Corte precisa che la procedura concretamente svolta non era un accertamento con adesione, bensì una definizione per acquiescenza.

  • D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 2

    La disposizione è richiamata in relazione all’autotutela tributaria; tuttavia, l’esercizio dell’autotutela non può rimettere in discussione un accertamento già definito con un atto negoziale e definitivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21

    Le disposizioni sono state invocate dall’Agenzia per contestare l’ammissibilità del ricorso contro l’atto di autotutela. Il motivo incidentale è stato dichiarato assorbito a seguito del rigetto del ricorso principale.

  • Codice civile, art. 2909

    La questione relativa al giudicato della precedente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale non era decisiva: la ratio della decisione consisteva già nella natura definitiva e vincolante della definizione sottoscritta.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, se ricorrono i presupposti di legge.

Massime di principio

  • Quando il contribuente accetta una riduzione dell’accertamento e beneficia della riduzione delle sanzioni prevista per l’acquiescenza, il relativo accordo può avere natura definitiva e vincolante, anche se formalmente non è qualificato come accertamento con adesione.
  • Il pagamento delle somme rideterminate con sanzioni ridotte costituisce normalmente un comportamento incompatibile con la successiva contestazione dell’accertamento o con la richiesta di ulteriori riduzioni sullo stesso atto.
  • Un verbale sottoscritto tra contribuente e Amministrazione non è necessariamente interlocutorio: occorre valutarne il contenuto concreto, gli impegni assunti e i benefici ottenuti.
  • L’autotutela tributaria non costituisce, di regola, uno strumento per ottenere un nuovo esame illimitato di un accertamento già definito volontariamente dal contribuente.
  • La definizione dell’accertamento mediante acquiescenza opera come scambio sinallagmatico: il contribuente rinuncia a contestare l’atto e, in cambio, ottiene una riduzione delle sanzioni o altri benefici previsti dalla legge.
  • Quando la decisione è fondata autonomamente sulla definitività dell’accordo tra le parti, eventuali considerazioni aggiuntive sul giudicato di precedenti sentenze non costituiscono necessariamente la ratio decisiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.