Sentenza del 04/10/2022 n. 28736 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento Iva e sanzioni per l'anno 2000 fondati su: omessa fatturazione per operazioni imponibili tra Consorzio e consorziate, illegittima detrazione Iva per servizi resi dalla consorziata Man., infedele dichiarazione per omissione di fatture verso consorziate e omesso versamento d'imposta. L'Amministrazione aveva ricostruito che il Consorzio, pur essendo strutturato senza scopo di lucro, aveva realizzato utili e non aveva correttamente "ribaltato" costi e ricavi alle consorziate, inoltre vi erano irregolarità contabili nei rapporti con Man. e pagamenti a consulenti/socio direttore che avrebbero occultato utili. In primo e secondo grado il Consorzio ottenne accoglimento parziale; la Cassazione del 2011 cassò e rimandò, indicando i criteri (obbligo di ribaltamento, principio di inerenza). In sede di rinvio la CTPR riconobbe violazioni ma annullò i recuperi Iva per i rapporti tra Consorzio e le consorziate per assenza di danno erariale, confermando invece l'indetraibilità Iva per i rapporti con Man. e per i compensi a consulenti (importi specifici). In Cassazione il Consorzio ha censurato la decisione per ultrapetizione e vizi probatori; l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale denunciando l'errata applicazione dei principi di diritto sulla detraibilità dell'Iva e sull'obbligo di fatturazione/autofatturazione tra consorzio e consorziate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) accolto il primo motivo del ricorso principale (nullità per decisione ultra petita) limitatamente alla parte in cui la Commissione regionale ha trattato e deciso sulle specifiche operazioni di consulenza e direzione lavori tra M. e Man. (importo Euro 706.154,39), che non erano state oggetto del rinvio; (ii) dichiarato inammissibili alcuni motivi; (iii) accolto i motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia ritenendo errata la scelta della Commissione regionale di respingere i recuperi Iva sulla base del criterio dell'assenza di danno erariale e per non aver rispettato i principi di diritto indicati dalla Cassazione (in particolare sul dovere di verificare l'inerenza e la corretta documentazione ai fini della detraibilità dell'Iva); (iv) ha cassato la sentenza impugnata nei limiti delle parti accolte e ha rinviato il giudizio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, demandandole di riesaminare l'appello alla luce dei principi di diritto e di liquidare le spese di legittimità. In sostanza la pronuncia di merito è annullata parzialmente e la questione torna in rito per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 2602 c.c.
Definisce la natura e la causa del consorzio; la pronuncia valorizza la funzione mutualistica del consorzio come limite alla possibilità che il consorzio trattenga utili propri, influenzando l'obbligo di ribaltamento dei costi/ricavi alle consorziate.
art. 2614 c.c.
Richiama la disciplina civilistica sulle scritture e la funzione mutualistica, usata per argomentare il diverso trattamento fiscale delle operazioni consortili.
art. 2729 c.c.
Norma sulla prova presuntiva: la decisione di merito ha valutato indizi contabili per ricostruire occultamento di utili; la Cassazione ricorda che la valutazione degli indizi è riservata al giudice di merito salvo vizi logici rilevabili in suprema sede.
art. 112 c.p.c.
Principio del divieto di decidere ultra petita: la Corte ha rilevato e annullato la parte della sentenza che decideva su profili non rimessi dal precedente giudice di legittimità.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Motivi di cassazione per violazione di legge (n.3) e per decisione oltre le conclusioni delle parti (n.4); utilizzati per censurare la valutazione probatoria e l'ultrapetizione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 2, art. 17 c.3, artt. 19, 25, 26, 27)
Norme sul presupposto e sulla detraibilità dell'IVA; la Corte ricorda che la detraibilità richiede documentazione e inerenza e che il mancato accertamento di questi profili rende errata la decisione che si fonda sull'assenza di danno erariale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (artt. 19, 53, 63)
Norme di procedura tributaria richiamate dall'Agenzia per contestare il vizio di motivazione e la erronea applicazione dei principi di diritto da parte del giudice di rinvio.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (art. 10)
Richiamata in relazione ai diritti e garanzie procedural-tributarie e alla corretta motivazione della decisione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 (art. 7)
Richiamato in relazione alle norme processuali/tributarie coinvolte nella discussione sui limiti del rinvio e sugli oneri probatori.
art. 384 c.p.c., comma 2
Richiamato dall'Agenzia per lamentare la mancata osservanza del principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella precedente sentenza di legittimità; la Corte ha dato ragione all'Agenzia su questo punto.
art. 1344 c.c.
Rilevato come principio che le norme fiscali imperative escludono condotte elusive: la sentenza regionale aveva considerato possibile l'abuso del tipo consortile a fini elusivi.
Massime di principio
- Il consorzio costituito per scopi mutualistici deve documentare e giustificare il ribaltamento di costi e ricavi alle consorziate; in mancanza, l'Amministrazione può ricostruire imponibile e detrarre indebite deduzioni sulla base di elementi e indizi contabili.
- La detraibilità dell'IVA richiede prova della documentazione e dell'inerenza dei costi: l'assenza di un 'danno erariale' non è criterio decisivo per escludere il recupero dell'IVA se mancano inerenza e prova contabile.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione degli indizi (art. 2729 c.c.), ma la Corte di legittimità può censurare vizi di diritto, motivazioni illogiche o decisioni ultra petita.
- Il contenuto del rinvio dalla Cassazione vincola il giudice di merito: questi deve applicare i principi di diritto indicati (es. obbligo di verificare inerenza e legittimità del ribaltamento) e non decidere su questioni non rimesse.
- In contenziosi tributari fra consorzio e consorziate l'onere di provare che le differenze tra fatturato del consorzio e quello della consorziata siano giustificate (provvigioni, servizi formalizzati, documentazione) grava sulle imprese che ne traggono vantaggio.
- Accertamenti basati su indizi contabili e su anomalie nei pagamenti a consulenti o soci direttori possono legittimare ricostruzioni fiscali e sanzioni, se gli elementi complessivi consentono di escludere la normale gestione mutualistica.
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