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Sentenza

Sentenza n. 4456/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202405336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva annullato il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (destinatario del divieto)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguardava il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti di un privato, a seguito della contestazione della fattispecie di esercizio della caccia con l’ausilio di un segnale acustico elettromagnetico vietato dalla legge n. 157/1992. Il TAR aveva annullato il provvedimento ritenendo che la sola contestazione di tale illecito, in assenza di ulteriori condotte, non consentisse di desumere logicamente e ragionevolmente un pericolo di abuso delle armi ai sensi degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. Il Ministero dell’interno e la Prefettura hanno appellato la sentenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. a), della legge n. 157/1992 e degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo che il TAR avesse erroneamente ritenuto la disciplina della legge sulla caccia speciale rispetto alla disciplina generale del T.U.L.P.S., in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito il motivo d’appello. Nel corso del giudizio, il Prefetto di Reggio Calabria ha revocato il divieto originario dopo avere acquisito un aggiornato quadro informativo e il parere favorevole del Comando Carabinieri Forestali; successivamente, il Questore ha nuovamente rilasciato all’interessato il titolo abilitativo, in assenza di ulteriori violazioni ostative. Le amministrazioni appellanti, interpellate dal Collegio, hanno dichiarato che non sussisteva più interesse alla decisione di merito. L’appello è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, lett. a), l. 157/1992

    Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. a), della legge n. 157/1992

    La questione interpretativa prospettata dalle amministrazioni riguardava il rapporto tra la disciplina sanzionatoria in materia venatoria e i poteri prefettizi di divieto di detenzione delle armi; il Collegio non ha deciso tale questione per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10 T.U.L.P.S.

    artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS

    Norma richiamata nel quadro dei poteri e dei presupposti relativi ai titoli di polizia in materia di armi; la sua concreta interpretazione non è stata definita nella sentenza.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS

    Norma richiamata dalle parti e dal giudice di primo grado in relazione ai presupposti ostativi dei titoli di polizia; la questione sostanziale è rimasta assorbita dall’improcedibilità dell’appello.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS

    Norma richiamata in relazione al divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione al caso concreto.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS

    Norma richiamata in relazione ai requisiti e alle valutazioni ostative in materia di armi; nessun principio sostanziale è stato enunciato, poiché l’appello è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 73 c.p.a.

    memoria ex articolo 73 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della memoria depositata dalla parte appellata; non costituisce oggetto di specifica decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2

    Ha fondato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca, nelle more del giudizio, del provvedimento amministrativo impugnato e il conseguente ripristino della posizione sostanziale dell’interessato determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, quando l’amministrazione appellante dichiari espressamente di non avere più interesse alla definizione del merito.
  • Quando l’atto amministrativo oggetto del giudizio sia stato revocato e non residui un’utilità concreta e attuale derivante dalla decisione sull’impugnazione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’appello improcedibile senza esaminare i motivi sostanziali dedotti.
  • La revoca del divieto di detenzione di armi, accompagnata dal successivo rilascio del titolo abilitativo in assenza di ulteriori violazioni ostative, esclude la persistenza dell’interesse dell’amministrazione alla riforma della sentenza che aveva annullato il divieto originario.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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