Cassazione Civile, Ordinanza n. 30158/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2006 emesso dal Comune nei confronti di una società proprietaria di terreni ritenuti edificabili, nonché dalla successiva cartella di pagamento relativa al tributo. In primo e secondo grado la pretesa era stata definita con esiti parzialmente favorevoli al contribuente; la CTR, in sede di rinvio, aveva rideterminato il valore complessivo dei suoli assumendo corretto il metodo comunale ma riducendo del 20% il valore accertato, con conseguente riduzione dell’importo iscritto a ruolo e delle sanzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 504/1992, per avere la CTR operato una riduzione del 20% del valore senza giustificazione, in modo arbitrario e senza distinguere tra aree solo astrattamente edificabili e aree effettivamente edificabili già inserite in piani attuativi; (2) violazione delle norme sulla motivazione della cartella e sulla trasparenza dell’azione amministrativa, per carenza di indicazioni sulle modalità di calcolo di imposta e interessi; (3) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973, ritenuto richiamato in cartella, per mancata preventiva comunicazione bonaria. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la CTR, pur avendo affermato la corretta applicazione dei parametri legali per la stima del valore venale delle aree fabbricabili, avesse poi apoditticamente ridotto del 20% quel valore senza una adeguata base motivazionale.
La decisione
La Corte ha accolto, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, ha rigettato il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese e per la verifica dell’eventuale definizione agevolata allegata ma non documentata. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della CTR intrinsecamente contraddittoria e solo apparente nella parte relativa alla riduzione del 20% del valore dei terreni, perché la sentenza prima richiama come corretti i criteri legali di stima dell’ICI e subito dopo ne riduce l’esito senza indicare alcun concreto parametro giustificativo. Invece, ha considerato infondati i motivi relativi alla motivazione della cartella e alla mancata applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973, ritenendo sufficiente il richiamo all’avviso di accertamento e non pertinente la disciplina invocata per i tributi locali.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso principale e incidentale.
art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla determinazione del valore imponibile ICI.
art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992
I criteri per determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili sono tassativi e vincolano il giudice di merito; la stima deve considerare zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe.
art. 3 l. n. 241 del 1990
La cartella è motivata in modo sufficiente se richiama l’atto presupposto che ha già determinato il quantum del debito.
art. 7 l. n. 212 del 2000
L’obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto dal richiamo dell’avviso presupposto quando questo abbia già determinato imposta e interessi.
artt. 15, 20, 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamati dal ricorrente per contestare la cartella di pagamento, ma la censura non è stata accolta.
art. 1 d.m. 321 del 1999
Invocato nella doglianza sulla motivazione della cartella, senza accoglimento.
art. 6 d.m. 321 del 1999
Invocato nella doglianza sulla motivazione della cartella, senza accoglimento.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La sua disciplina non è applicabile ai tributi locali; il richiamo in cartella è quindi ritenuto non pertinente.
Massime di principio
- Nella determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini ICI, il giudice deve attenersi ai criteri legali previsti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, che hanno natura tassativa e non possono essere sostituiti da valutazioni apodittiche o da parametri estranei alla norma.
- In un giudizio tributario di impugnazione-merito, il giudice che ridetermina il valore dell’area deve formulare una propria stima sulla base di elementi provati o incontroversi e deve esplicitare i criteri concreti che giustificano la quantificazione, altrimenti la motivazione è solo apparente.
- La riduzione percentuale del valore accertato dal Comune non è legittima se la sentenza non indica il percorso logico-estimativo seguito e i parametri fattuali di riferimento, perché ciò comporta una contraddizione tra affermazione di correttezza dell’accertamento e sua riforma sostanziale.
- La cartella di pagamento è adeguatamente motivata, anche quanto agli interessi, quando segue un atto impositivo che ha già determinato il debito e richiama tale atto, con indicazione dell’importo aggiornato agli accessori maturati.
- La disciplina di cui all’art. 36-bis d.P.R. 600/1973 non si applica ai tributi locali; il suo richiamo in una cartella relativa a ICI non è sufficiente a fondare censure sulla mancanza di un avviso bonario.
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