Sentenza del 23/09/2020 n. 19935 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero di aiuto di Stato: la Commissione UE con decisione 5 giugno 2002 n. 2003/193/CE aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito prevista dalla L. 28/12/1995 n. 549 art. 3 comma 70 e dal D.L. 331/1993 art. 66 comma 14 conv. L. 427/1993. L'Agenzia notificava alla società un avviso di accertamento per la restituzione delle imposte IRPEG e ILOR non versate per l'anno 1997 (e relativi interessi). La società contestava sostenendo che l'eventuale beneficio era stato retrocesso al Comune di Torino mediante distribuzione di dividendi (il Comune deteneva il 99,998% del capitale) e che, quindi, il vero beneficiario dell'aiuto era l'ente pubblico, non la società; chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla legittimità del recupero quando il beneficio sia stato trasferito ad un ente pubblico tramite dividendi. In secondo motivo denunciava contraddittorietà di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio già affermato in precedenti pronunce secondo cui l'obbligo di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili deve essere attivato nei confronti dell'impresa che ha effettivamente fruito dell'esenzione fiscale, anche se si tratta di società "in house" o a partecipazione pubblica totalitaria. La sentenza ha ritenuto infondata l'argomentazione che la distribuzione di dividendi al socio pubblico equivalga alla restituzione del beneficio allo Stato membro: la scelta di distribuire utili è una decisione aziendale della società e non ha valore liberatorio rispetto all'obbligo di recupero fiscale. Anche la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata giudicata manifestamente infondata. La società è stata condannata alle spese (liquidate in Euro 30.000 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Stabiliscono il divieto di aiuti di Stato incompatibili e l'obbligo degli Stati membri di recuperare gli aiuti illegittimi; applicabili per qualificare l'esenzione fiscale come aiuto da recuperare.
Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio
Regole sul ripristino dello status quo ante e sulle modalità di recupero: il recupero deve mirare a eliminare il vantaggio indebito a favore del beneficiario originario.
Decisione della Commissione n. 2003/193/CE
decisione del 5 giugno 2002
Dichiara incompatibile con il mercato comune la moratoria fiscale (esenzione IRPEG/ILOR) e costituisce base per l'obbligo di recupero delle imposte non versate.
Decreto Legge n. 331/1993
art. 66 comma 14 convertito con L. 29/10/1993 n. 427
Normativa originaria che ha previsto la moratoria fiscale; rilevante per individuare il beneficio fiscale oggetto della decisione della Commissione.
Legge 28 dicembre 1995 n. 549
Ulteriore norma che ha previsto esenzioni fiscali rilevanti per il caso; parte del quadro normativo dichiarato compatibile/incompatibile dalla Commissione.
Decreto Legge n. 10/2007
art. 1 convertito nella L. n. 46/2007
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere/obbligo di procedere al recupero tramite ingiunzione delle imposte non versate in forza del regime agevolativo dichiarato incompatibile.
Decreto Legge n. 185/2008
art. 24 convertito nella L. n. 2/2009
Citato nella impugnazione: norme intervenute nel contesto delle misure relative al recupero e riformulazione di aspetti procedurali; non ha ritenuto la Corte incidenza sulla tesi della ricorrente.
Decreto Legislativo n. 546/1992
Norma del processo tributario richiamata in ordine ai motivi di cassazione (motivi di nullità o vizio di motivazione); la Corte l'ha considerata inammissibile rispetto alle censure proposte.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3
Fondamento giuridico delle censure per violazione di legge e vizio di motivazione rivolte alla Corte di cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi infondati.
Massime di principio
- Se una misura fiscale è stata dichiarata aiuto di Stato incompatibile, l'obbligo di recupero colpisce l'impresa che ha effettivamente fruito dell'esenzione, indipendentemente dalla composizione del capitale sociale (anche per società "in house").
- La distribuzione di dividendi al socio pubblico, anche se derivante da utili maggiorati per effetto dell'esenzione fiscale, non equivale di per sé alla restituzione dell'aiuto allo Stato membro e non estingue l'obbligo di recupero nei confronti della società beneficiaria.
- Per evitare il recupero diretto nei confronti della società beneficiaria è necessario dimostrare un trasferimento giuridicamente vincolante e diretto dell'aiuto (non una mera scelta aziendale di distribuire utili) verso l'ente pubblico; la semplice percezione di dividendi pubblici non basta.
- Le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE possono essere dichiarate manifestamente infondate se la questione posta è già risolta dalla giurisprudenza o appare priva di rilevanza giuridica concreta.
- Gli enti pubblici azionisti che ricevono utili non sostituiscono automaticamente lo Stato membro quale destinatario del recupero: l'attenzione del diritto UE è rivolta a rimuovere il vantaggio economico indebito per gli operatori di mercato.
- In caso di aiuti dichiarati incompatibili il contribuente deve prevedere la possibile azione di recupero e, se ritiene di aver adempiuto tramite atti di distribuzione verso soci pubblici, deve fornire prove chiare di una correlazione giuridica tra tali atti e l'effettiva estinzione dell'obbligo tributario.
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