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Sentenza

Sentenza n. 1731/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso alle cartelle di pagamento, alle relative notifiche e agli eventuali atti interruttivi della prescrizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinataria di intimazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso presentate il 26 febbraio 2026. L’istanza riguardava la copia delle cartelle di pagamento sottese a due intimazioni, gli estremi comprovanti la loro notificazione e gli eventuali successivi atti interruttivi della prescrizione, corredati dagli estremi della relativa notifica. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha trasmesso le cartelle e gli estremi delle notificazioni. La ricorrente ha quindi preso atto dell’ostensione, insistendo però sull’accesso agli eventuali atti interruttivi della prescrizione e sulla condanna alle spese. L’Amministrazione aveva sostenuto che tale richiesta comportasse un’attività valutativa e di elaborazione di dati non consentita nell’ambito dell’accesso documentale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente alla richiesta relativa alle cartelle di pagamento e agli estremi delle loro notificazioni, poiché l’ostensione intervenuta in corso di giudizio aveva soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente. Ha invece accolto la domanda relativa agli eventuali atti interruttivi della prescrizione, ritenendo che la richiesta fosse diretta all’acquisizione di documenti amministrativi determinati e non implicasse alcuna elaborazione valutativa di dati. L’attività richiesta consiste nella ricerca documentale presso gli archivi dell’Amministrazione e, ove gli atti esistano, nella loro ostensione; qualora non siano detenuti, l’Amministrazione deve attestare, previa verifica, la loro inesistenza. È stato ordinato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di consentire l’accesso e l’estrazione di copia entro trenta giorni, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, oppure di attestare entro lo stesso termine l’eventuale inesistenza della documentazione. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione, anche in considerazione della soccombenza virtuale relativa alla parte dichiarata cessata, e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    accesso disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990

    L’accesso documentale comprende la richiesta di acquisizione di documenti amministrativi esistenti e determinati e non richiede un’attività di elaborazione valutativa dei dati.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale della parte limitatamente alla domanda interessata.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esibizione dei documenti oggetto della domanda di accesso.

Massime di principio

  • La richiesta di accesso documentale agli eventuali atti interruttivi della prescrizione è ammissibile quando è diretta all’acquisizione di documenti amministrativi determinati o determinabili, senza richiedere all’Amministrazione valutazioni giuridiche o elaborazioni di dati.
  • La ricerca degli atti richiesti presso gli archivi dell’Amministrazione costituisce attività documentale strumentale all’accesso e non può essere qualificata, per ciò solo, come attività di elaborazione vietata dalla disciplina dell’accesso.
  • Quando gli atti richiesti esistono e sono detenuti dall’Amministrazione, il giudice può ordinare l’ostensione e l’estrazione di copia; quando invece l’Amministrazione accerta di non detenerli, deve attestare la loro eventuale inesistenza.
  • L’ostensione intervenuta durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti effettivamente messi a disposizione, mentre il giudizio prosegue per le parti della richiesta rimaste insoddisfatte.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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