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Sentenza

Sentenza n. 1758/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva ordinato il pagamento di euro 3.664,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, notificata all’Amministrazione il 26 giugno 2025, con cui era stato disposto il pagamento di euro 3.664,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto sia l’ordine di pagamento sia, per l’eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 30 ottobre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, come attestato il 27 ottobre 2025, e che erano stati rispettati gli adempimenti necessari alla proponibilità dell’azione: notificazione della sentenza all’Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, comprensive degli accessori dovuti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre disposto, su istanza di parte e in caso di ulteriore inadempimento, l’intervento sostitutivo del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere e senza compenso aggiuntivo. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza sino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, sino al momento di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, disporre l’intervento sostitutivo e adottare le misure conseguenti all’inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell’amministrazione inadempiente a una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza sino all’adempimento o all’efficacia della nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato applicato analogicamente per escludere un compenso aggiuntivo in favore del commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha imposto a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro e l’amministrazione non vi adempie, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale del giudicato, comprensiva degli accessori dovuti secondo il titolo e la legge.
  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile, nel caso di condanna al pagamento di somme, dopo la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuando sin dalla sentenza l’organo sostitutivo e subordinandone l’attivazione a un’apposita istanza di parte dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme oggetto del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, sino alla data di efficacia dell’intervento del commissario ad acta.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione può essere svolto senza compenso aggiuntivo quando trova applicazione, anche analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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