Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 65/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, prot. n. P-RE/L/Q/-OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia in data 28.07.2025 e notificato in pari data; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 14.03.2024.

Giustizia amministrativa202500644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del 28 luglio 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia aveva revocato il nulla osta alla conversione del suo permesso di soggiorno. In sede cautelare il ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, sostenendo di averla trasmessa tempestivamente anche alla Prefettura. Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato né le argomentazioni né la veridicità della documentazione, e ha ordinato il rinnovo dell'istruttoria.

La decisione

A seguito dell'ordinanza cautelare, la Prefettura ha riesaminato la posizione, ha annullato in autotutela il precedente provvedimento di revoca e ha contestualmente rilasciato il nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno. Il TAR ha ritenuto che tali determinazioni avessero integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno oggettivamente la lite e l'utilità della prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. e ha compensato le spese di lite. È stata inoltre confermata in via definitiva l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti sono state avvisate della possibile decisione semplificata, senza opposizione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione può essere dichiarata quando le determinazioni successive dell'Amministrazione assicurano integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, anche quando essa derivi da una successiva determinazione amministrativa adottata in sede di riesame; in tal caso il processo diviene oggettivamente inutile per sopravvenuto venir meno della lite.
  • Quando, in esecuzione di un remand cautelare, l'Amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e adotta contestualmente l'atto favorevole corrispondente al bene della vita richiesto, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, anziché procedere all'esame dei motivi originari.
  • La mancata comparizione della parte ricorrente all'udienza camerale non impedisce la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., quando la causa sia matura per la decisione e la parte presente sia stata avvisata della possibile definizione immediata senza opporsi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.