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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15563/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica emesso dall'Agenzia delle dogane a seguito di revisione dell'accertamento su importazioni di gasolio effettuate tra settembre 2010 e novembre 2011. L'Ufficio aveva ritenuto applicabili dazi antidumping e compensativi previsti dai regolamenti UE del 2011 anche a miscele di gasolio contenenti biodiesel in percentuale media del 6,1%, importate dagli Stati Uniti, sulla base dei regolamenti di apertura dell'inchiesta e della registrazione delle importazioni. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del contribuente, ritenendo: non applicabili temporalmente i regolamenti del 2011 alle importazioni anteriori al 12 maggio 2011; provata dalla società la percentuale di biodiesel non superiore al 7%; insussistente un intento elusivo; non configurabile la miscela come prodotto simile leggermente modificato; dimostrata l'assenza di ulteriori miscelazioni da parte dell'importatore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei regolamenti di base e di quelli di apertura, perché i dazi andavano applicati alle importazioni registrate e quindi anche retroattivamente secondo i regolamenti di esecuzione del 2011; 2) violazione delle norme sull'elusione, sostenendo che non occorre un intento soggettivo ma un accertamento oggettivo dell'elusione già compiuto dalla Commissione; 3) violazione dei regolamenti UE del 2011 e nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR escluso immotivatamente che la merce fosse un prodotto simile leggermente modificato e per avere svolto un'indagine non consentita al giudice di merito. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità dell'avviso per insufficiente motivazione sul mancato recepimento delle osservazioni endoprocedimentali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che i regolamenti di apertura dell'inchiesta avevano imposto la registrazione delle importazioni proprio per consentire la riscossione retroattiva dei dazi in caso di conferma dell'elusione; poiché le importazioni oggetto dell'avviso erano state registrate, l'applicazione dei dazi era tempestiva. Ha accolto anche il secondo motivo, affermando che l'elusione è valutata in termini oggettivi e che, una volta accertata dalla Commissione europea nei regolamenti di esecuzione, non rileva lo stato soggettivo dell'importatore. Ha accolto infine il terzo motivo, sia per motivazione apparente della sentenza d'appello, sia per violazione di legge, perché la CTR aveva svolto una valutazione sulla similarità della miscela non demandata al giudice ma già compiuta dalla Commissione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché proposto da parte totalmente vittoriosa in appello e su questioni assorbite non esaminate dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 14, par. 5, Reg. CE n. 1225/2009

    Consente la registrazione delle importazioni per permettere la riscossione retroattiva dei dazi in caso di conferma dell'elusione.

  • art. 24, par. 5, Reg. CE n. 597/2009

    Norma di base richiamata per la registrazione delle importazioni e la successiva riscossione dei dazi compensativi.

  • art. 2 Reg. UE n. 720/2010

    Dispone la registrazione delle importazioni oggetto dell'inchiesta sull'eventuale elusione.

  • art. 2 Reg. UE n. 721/2010

    Dispone la registrazione delle importazioni oggetto dell'inchiesta sull'eventuale elusione.

  • art. 23, par. 1, Reg. CE n. 597/2009

    È richiamato come norma di base sull'elusione delle misure compensative, accertata oggettivamente dalla Commissione.

  • art. 13, par. 1, Reg. CE n. 1225/2009

    È richiamato come norma di base sull'elusione delle misure antidumping, accertata oggettivamente dalla Commissione.

  • art. 13, par. 3, Reg. CE n. 1225/2009

    È richiamato insieme all'art. 14, par. 5, per la registrazione delle importazioni.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Invocato nel ricorso incidentale per sostenere l'insufficiente motivazione dell'avviso di rettifica rispetto alle osservazioni del contribuente.

  • art. 12 L. n. 212 del 2000

    Invocato nel ricorso incidentale in tema di garanzie procedimentali del contribuente nella fase endoprocedimentale.

  • art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990

    Invocato nel ricorso incidentale per la disciplina dell'accertamento doganale e della motivazione dell'atto.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la nullità della sentenza tributaria d'appello per difetto di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per elusione di dazi antidumping o compensativi, la registrazione preventiva delle importazioni consente l'applicazione retroattiva dei dazi se l'elusione viene successivamente confermata dai regolamenti di esecuzione della Commissione europea.
  • In materia di elusione delle misure antidumping e compensative, ciò che rileva è l'accertamento oggettivo compiuto dalla Commissione europea; non è necessario provare un intento elusivo soggettivo dell'importatore.
  • Quando la Commissione europea ha già qualificato un certo tipo di importazione come elusiva e ha esteso ad essa i dazi, il giudice nazionale non può riesaminare autonomamente gli elementi tecnici già posti a base di quel giudizio, pena violazione della sfera valutativa riservata all'organo europeo.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando il giudice afferma una qualificazione fattuale o giuridica senza indicare il percorso argomentativo seguito e senza dare conto degli elementi istruttori posti a base della decisione.
  • Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello su questioni rimaste assorbite è inammissibile, perché tali questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio in caso di cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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