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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02717/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un'impresa subappaltatrice per ottenere il pagamento di somme ritenute dovute in relazione a un subappalto che, secondo la prospettazione attorea, rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 18 l. n. 55/1990, con riferimento al limite del 20% rispetto al prezzo di aggiudicazione. Il Tribunale di Ravenna respingeva sia la domanda principale sia una riconvenzionale risarcitoria della convenuta. La Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. nel testo ratione temporis, rilevando che i quattro motivi si risolvevano in trascrizioni di atti e documenti, prive di un reale confronto critico con la motivazione di primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva quattro censure: 1) nullità della sentenza e del procedimento di appello per violazione di norme processuali e del diritto di difesa, sostenendo che la Corte d'appello avesse adottato una motivazione assimilabile a un progetto alternativo di sentenza; 2) omessa decisione sul primo motivo di appello, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come mera trascrizione di una sentenza amministrativa e di una CTP un motivo che, invece, investiva la domanda di pagamento ai sensi dell'art. 18 l. n. 55/1990; 3) omessa decisione sul secondo motivo di appello, relativo al mancato tempestivo disconoscimento di un documento che il ricorrente qualificava come riconoscimento di debito; 4) omessa decisione sui motivi indicati al punto 4 della sentenza d'appello, contestando l'affermazione di totale carenza di specificità. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che il ricorrente non aveva riportato in modo autosufficiente il contenuto delle censure di appello né aveva confutato puntualmente la ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità, limitandosi a richiamare documenti, norme e deduzioni generiche senza evidenziare il necessario nesso critico con la sentenza impugnata. Quanto al documento qualificato come riconoscimento di debito, la Corte ha ricordato inoltre che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo efficacia confermativa del rapporto fondamentale, con mera relevatio ab onere probandi.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che ciascuno dei quattro motivi fosse privo della necessaria specificità e autosufficienza, perché non confrontato con la ratio della sentenza d'appello e spesso ridotto alla trascrizione di atti, documenti o parti di precedenti difese. È stato inoltre precisato che la ricognizione di debito invocata dal ricorrente non vale come autonoma fonte dell'obbligazione. Non sono state liquidate spese per mancanza di attività difensiva della parte intimata; è stato però dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 l. n. 55/1990

    Richiamato dal ricorrente come base normativa della domanda di pagamento del subappalto; la Corte rileva che, nei motivi di appello, il richiamo a tale disposizione era generico e non adeguatamente collegato alla fattispecie concreta.

  • art. 101 c.p.c.

    Evocato nella censura di nullità del procedimento di appello insieme ad altre norme processuali, ma senza che la doglianza superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 132 c.p.c.

    Evocato nella censura di nullità della sentenza, ma non idoneo, nel caso concreto, a superare la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    nel testo vigente ratione temporis

    La Corte ribadisce che il motivo di appello deve contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione di primo grado; la mera trascrizione di atti o documenti non integra specificità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nella prima censura insieme all'art. 348-ter c.p.c., senza esito utile per il ricorrente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato nella prima censura insieme all'art. 348-bis c.p.c., senza esito utile per il ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    Evocato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la doglianza è stata reputata inammissibile.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato come parametro di legittimità per nullità della sentenza e del procedimento; la Corte non ha accolto la censura per difetto di specificità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità della motivazione, ma senza superare il vaglio preliminare di ammissibilità.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'impostazione della sentenza d'appello; la Corte non ha ravvisato violazione rilevante nel caso concreto.

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito produce solo una relevatio ab onere probandi e non costituisce autonoma fonte di obbligazione; resta necessario che il rapporto fondamentale esista e sia valido.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci l'inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare e illustrare puntualmente il contenuto del motivo di gravame e indicare in modo autosufficiente perché esso sarebbe stato specifico; non è sufficiente rinviare agli atti di appello o trascrivere documenti e precedenti difese.
  • La censura proposta in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di confronto critico con la motivazione di primo grado, il ricorrente deve attaccare proprio tale rilievo e non limitarsi a riproporre le proprie tesi di merito.
  • La specificità del motivo di appello richiede un contenuto argomentativo idoneo a contrastare la decisione impugnata e a incrinarne il fondamento logico-giuridico; la mera riproduzione letterale di atti, memorie o conclusioni di primo grado non soddisfa tale onere.
  • La ricognizione o promessa di debito non costituisce una fonte autonoma dell'obbligazione: ha efficacia probatoria confermativa del rapporto fondamentale e comporta solo una rilevante agevolazione dell'onere della prova, ma resta sempre necessario accertare l'esistenza e la validità del rapporto sottostante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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