Ordinanza n. 840/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione la Determinazione n. 167/9-45 CC di protocollo del 19 novembre 2025 (All.1) notificata in pari data, con la quale il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha escluso il signor -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (-OMISSIS-) il -OMISSIS-, dal concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale - Concorsi ed Esami, con il bando principale uscito il 6 giugno 2025, per esami e titoli, per il reclutamento di 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sul portale inPA in data 06 giugno 2025) , per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 635, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) e di cui all’art. 2, comma 4, lettere f) del bando di concorso; - del bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale - Concorsi ed Esami, uscito il 6 giugno 2025, in riferimento all'art. 2, comma 4, lettera f) e all’art. 17 del detto bando di concorso pubblico (All.2), per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato sul portale inPA in data 06 giugno 2025 che prevede, quale requisito di partecipazione per i candidati, che abbiano tenuto condotta incensurabile; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti suindicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri per mancanza del requisito della condotta incensurabile, nonché le clausole del bando relative a tale requisito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stato escluso dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché le disposizioni del bando che richiedevano una condotta incensurabile. L'esclusione era stata motivata dal fatto che, durante la minore età, il candidato aveva partecipato, insieme ad altri giovani, a un'aggressione dalla quale erano derivate lesioni personali aggravate in concorso, con prognosi di trenta giorni e rischio di perdita parziale dell'udito per la persona offesa. Il procedimento penale si era concluso con l'estinzione del reato per perdono giudiziale. Il ricorrente ha contestato la valutazione amministrativa della propria condotta e, in sostanza, la possibilità di valorizzare un fatto oggetto di procedimento penale estinto per perdono giudiziale ai fini del requisito concorsuale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di sufficienti profili di fumus boni iuris, compensando le spese della fase cautelare. Il Collegio ha affermato che il requisito della condotta incensurabile, previsto per l'accesso alle Forze di polizia, è un requisito morale a contenuto elastico, volto a verificare in termini prognostici l'idoneità del candidato ad assicurare credibilità e prestigio alle funzioni da svolgere. La relativa valutazione rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, che può selezionare i fatti rilevanti e valutarne la gravità in rapporto alle funzioni. Il sindacato giudiziale non può sostituire la valutazione amministrativa, ma deve verificare motivazione, non contraddittorietà, ragionevolezza e logicità dell'atto. Nel caso concreto, il provvedimento aveva indicato il forte disvalore della condotta, ritenendola incompatibile con gli standard comportamentali richiesti per l'ammissione nell'Arma, e aveva evidenziato che il perdono giudiziale non eliminava il fatto storico materiale, caratterizzato dall'esposizione a rischio dell'incolumità propria e altrui. Tale motivazione è stata ritenuta non irragionevole né illogica. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 635, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è richiamata quale fonte del requisito richiesto per l'accesso al concorso, valutato dall'Amministrazione attraverso la verifica della condotta incensurabile.
art. 2, comma 4, lett. f, bando di concorso
abbiano tenuto condotta incensurabile
La clausola concorsuale richiede una condotta incensurabile quale requisito di partecipazione e consente la valutazione amministrativa della condotta del candidato in rapporto alle funzioni dell'Arma.
art. 17 del bando di concorso
È indicato tra le disposizioni del bando impugnate, senza che l'ordinanza ne espliciti autonomamente il contenuto decisivo.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha deciso respingendo la richiesta di sospensione.
artt. 110, 582 e 585 c.p.
Sono le disposizioni incriminatrici relative al fatto storico valorizzato dall'Amministrazione nella valutazione della condotta del candidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il requisito della condotta incensurabile per l'accesso alle Forze di polizia ha natura morale e contenuto elastico; deve essere valutato in termini prognostici rispetto all'idoneità del candidato ad assicurare credibilità e prestigio alle funzioni da svolgere.
- La valutazione della condotta incensurabile rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, che può individuare i fatti rilevanti e apprezzarne la gravità in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione della condotta incensurabile non può sostituire quella dell'Amministrazione, ma deve verificare l'esistenza e la sufficienza della motivazione, nonché l'assenza di contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità nella decisione.
- La declaratoria di estinzione del reato per perdono giudiziale non impedisce, di per sé, all'Amministrazione di considerare il fatto storico materiale ai fini della verifica della condotta incensurabile, purché la valutazione sia motivata e non manifestamente irragionevole.
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