Cassazione Penale, Sentenza n. 10696/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva un'unica censura: violazione di legge per errata qualificazione del fatto, sostenendo che i fatti dovessero essere qualificati come falsità in scrittura privata (art. 485 c.p., oggi abrogato) e non come sostituzione di persona
La decisione
La Corte di Cassazione, rilevato che l'imputato è deceduto il 13/08/2021 (dopo la proposizione del ricorso), ha dichiarato l'estinzione dei reati ai sensi degli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. La Corte ha inoltre precisato che, essendo esaurito il rapporto processuale, è preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.). Decisione resa il 16/12/2021.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
richiesta/requisitoria del Sostituto Procuratore generale è stata presentata ai sensi della norma citata; uso procedurale della norma per fissare termini e modalità di presentazione delle richieste scritte
codice penale, art. 150
norma che prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte l'ha applicata per dichiarare estinti i reati contestati dopo il decesso
codice di procedura penale, art. 129
art. 129 cod. proc. pen. (in particolare comma 2)
norma che disciplina gli effetti del sopravvenuto estinguersi del reato sul processo; la Corte ha richiamato il comma 2 per affermare che, una volta estinto il reato, è preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito e si procede ad annullamento senza rinvio
codice penale, art. 485 (falsità in scrittura privata) - menzione
art. 485 cod. pen., oggi abrogato
articolo evocato nel motivo di ricorso come possibile diversa qualificazione del fatto; la menzione serve a descrivere la censura ma la decisione è stata determinata dall'estinzione del reato e non dall'esame della ricostruzione normativa
giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01)
Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01
precedente richiamato per il principio che, se il decesso interviene dopo la proposizione del ricorso, il rapporto processuale è esaurito e occorre annullare la sentenza senza rinvio, essendo preclusa la pronuncia di proscioglimento nel merito
Massime di principio
- La morte dell'imputato sopravvenuta dopo la proposizione di impugnazioni determina l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p.
- Quando il procedimento penale si estingue per morte dell'imputato, il giudice di legittimità non può entrare nel merito per pronunciare un proscioglimento o per valutare la fondatezza delle censure: il processo si estingue e il rapporto processuale si considera esaurito
- Le questioni sostanziali sollevate con il ricorso (ad es. errata qualificazione del fatto) diventano inammissibili o prive di oggetto se sopravviene la morte dell'imputato prima della decisione di merito; la difesa deve tenerne conto nella scelta delle impugnazioni e dei tempi
- Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto (reato diverso da quello contestato), tale censura va comunque dedotta tempestivamente; tuttavia, l'eventuale successo della censura può diventare irrilevante se sopravvengono cause estintive del reato
- La presenza di norme abrogate riferite alla fattispecie (come l'art. 485 c.p.) può incidere sulla qualificazione, ma non cambia l'effetto automatico dell'estinzione per morte: le questioni di diritto sostanziale restano prive di esito una volta estinto il reato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10320/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10321/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10322/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10324/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10325/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10326/2022 del 24/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →