Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10696/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva un'unica censura: violazione di legge per errata qualificazione del fatto, sostenendo che i fatti dovessero essere qualificati come falsità in scrittura privata (art. 485 c.p., oggi abrogato) e non come sostituzione di persona

La decisione

La Corte di Cassazione, rilevato che l'imputato è deceduto il 13/08/2021 (dopo la proposizione del ricorso), ha dichiarato l'estinzione dei reati ai sensi degli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. La Corte ha inoltre precisato che, essendo esaurito il rapporto processuale, è preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.). Decisione resa il 16/12/2021.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    richiesta/requisitoria del Sostituto Procuratore generale è stata presentata ai sensi della norma citata; uso procedurale della norma per fissare termini e modalità di presentazione delle richieste scritte

  • codice penale, art. 150

    norma che prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte l'ha applicata per dichiarare estinti i reati contestati dopo il decesso

  • codice di procedura penale, art. 129

    art. 129 cod. proc. pen. (in particolare comma 2)

    norma che disciplina gli effetti del sopravvenuto estinguersi del reato sul processo; la Corte ha richiamato il comma 2 per affermare che, una volta estinto il reato, è preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito e si procede ad annullamento senza rinvio

  • codice penale, art. 485 (falsità in scrittura privata) - menzione

    art. 485 cod. pen., oggi abrogato

    articolo evocato nel motivo di ricorso come possibile diversa qualificazione del fatto; la menzione serve a descrivere la censura ma la decisione è stata determinata dall'estinzione del reato e non dall'esame della ricostruzione normativa

  • giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01)

    Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01

    precedente richiamato per il principio che, se il decesso interviene dopo la proposizione del ricorso, il rapporto processuale è esaurito e occorre annullare la sentenza senza rinvio, essendo preclusa la pronuncia di proscioglimento nel merito

Massime di principio

  • La morte dell'imputato sopravvenuta dopo la proposizione di impugnazioni determina l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p.
  • Quando il procedimento penale si estingue per morte dell'imputato, il giudice di legittimità non può entrare nel merito per pronunciare un proscioglimento o per valutare la fondatezza delle censure: il processo si estingue e il rapporto processuale si considera esaurito
  • Le questioni sostanziali sollevate con il ricorso (ad es. errata qualificazione del fatto) diventano inammissibili o prive di oggetto se sopravviene la morte dell'imputato prima della decisione di merito; la difesa deve tenerne conto nella scelta delle impugnazioni e dei tempi
  • Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto (reato diverso da quello contestato), tale censura va comunque dedotta tempestivamente; tuttavia, l'eventuale successo della censura può diventare irrilevante se sopravvengono cause estintive del reato
  • La presenza di norme abrogate riferite alla fattispecie (come l'art. 485 c.p.) può incidere sulla qualificazione, ma non cambia l'effetto automatico dell'estinzione per morte: le questioni di diritto sostanziale restano prive di esito una volta estinto il reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.