Sentenza n. 428/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 13 giugno 2019, n. 309.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo recante condanna del Comune al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito in ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Vibo Valentia del 13 giugno 2019, n. 309, con il quale il Comune di Zungri era stato ingiunto di pagare € 7.627,55, oltre interessi, rivalutazione e spese processuali, in favore della precedente denominazione della società. Il decreto, non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo ed era stato notificato al Comune il 13 settembre 2022. Nonostante ciò, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento e, inoltre, la condanna del Comune al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l’obbligo del Comune di adempiere integralmente al titolo giudiziale e rilevando che l’amministrazione non aveva provato l’esecuzione, onere gravante su di essa. Ha ordinato al Comune di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, ritenendola ammissibile nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie e determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese, o frazione di mese, di ritardo. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e opera fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo. È stato nominato commissario ad acta il Segretario comunale di Spilinga, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della ricorrente qualora il Comune resti inerte. Il compenso del commissario sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei titoli giudiziali esecutivi nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; la penalità è ammissibile anche quando il titolo da eseguire contiene una condanna al pagamento di somme di denaro.
comma 781 dell’art. 1 l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha novellato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., confermando la possibilità di applicare la penalità di mora anche nell’ottemperanza di condanne pecuniarie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione di un titolo giudiziale definitivamente esecutivo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Quando l’amministrazione non dimostra di aver dato esecuzione al titolo giudiziale, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e per l’imposizione di un termine per adempiere.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche per l’esecuzione di sentenze o altri titoli giudiziali recanti condanne al pagamento di somme di denaro.
- La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e operando fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta; essa si aggiunge agli interessi già dovuti in base al titolo esecutivo.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare integrale esecuzione al giudicato e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
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