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Sentenza

Sentenza n. 1244/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 1923/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA n. 615/2023/R/EEL sui criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasmissione e dispacciamento per il periodo 2024-2027, nonché atti applicativi di Terna relativi alla rideterminazione del canone spettante per una stazione della RTN

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di regolazione e gestore di rete)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa, unica titolare terza di una porzione della RTN, aveva ottenuto nel 2002, all’esito di una procedura di confronto concorrenziale, l’affidamento della progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione di una stazione elettrica. L’avviso di gara prevedeva un canone annuo fisso, determinato in sede di gara, per venti anni dall’accettazione definitiva dell’impianto; il canone offerto e aggiudicato era pari a 357.368 euro annui. Dopo la scadenza del ventennio, la deliberazione ARERA n. 615/2023 ha previsto il riconoscimento di un canone limitato ai costi efficienti di esercizio e manutenzione, commisurato alla remunerazione del capitale investito netto residuo secondo il criterio del costo storico rivalutato. L’impresa ha contestato la delibera e gli atti applicativi di Terna deducendo violazione dell’art. 3, comma 8, d.lgs. 79/1999, dell’art. 16 del d.m. 22 dicembre 2000, della normativa europea e della disciplina istitutiva dell’ARERA; violazione dei principi di autonomia imprenditoriale, buon andamento, imparzialità, trasparenza e partecipazione procedimentale; eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, sviamento e carenza di potere. In appello ha dedotto error in iudicando e criticato la sentenza del TAR per non avere riconosciuto la persistente applicabilità dei criteri della convenzione-tipo e della delibera ARERA n. 304/2001, nonché per avere ritenuto legittima la riduzione del canone e gli atti applicativi di Terna. Ha inoltre lamentato la violazione delle garanzie partecipative, la mancata estensione dell’ammortamento a trentatré anni, l’insufficiente esplicitazione dei calcoli e la violazione degli obiettivi europei di sicurezza, efficienza e innovazione del sistema elettrico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto decisivo che il canone applicato per i venti anni fosse quello fisso e onnicomprensivo offerto dall’impresa in gara, non un canone determinato secondo i parametri della convenzione-tipo e della delibera ARERA n. 304/2001. Il canone, pari complessivamente a circa 7,1 milioni di euro, aveva già compensato i costi di realizzazione, investimento, esercizio e manutenzione, consentendo un recupero più rapido e favorevole rispetto alla regolazione tariffaria ordinaria, basata su una vita utile di trentatré anni. Scaduto il ventennio, l’ARERA non era quindi vincolata né a mantenere il canone fisso né ad applicare i precedenti parametri regolatori, mai concretamente applicati. La nuova disciplina, limitata ai costi efficienti delle attività di esercizio e manutenzione e alla remunerazione del capitale netto residuo, è stata ritenuta logica, coerente e frutto di discrezionalità tecnica, oltre che maggiormente favorevole rispetto alle condizioni originarie, che non prevedevano ulteriori emolumenti dopo il ventennio. La convenzione era inoltre soggetta a eterointegrazione per effetto delle successive delibere dell’Autorità. L’impresa non ha provato che il nuovo canone fosse insufficiente a coprire i costi di esercizio e manutenzione, limitandosi a dedurre la riduzione dell’importo rispetto al precedente canone, che tuttavia remunerava anche voci diverse. La censura relativa all’ammortamento su trentatré anni è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile in appello ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a.; comunque è stata ritenuta infondata perché il canone ventennale aveva già consentito il recupero dei costi. È stata respinta anche la censura sulla partecipazione procedimentale, poiché l’impresa avrebbe potuto partecipare alla consultazione pubblica avviata dall’ARERA. Gli atti di Terna sono stati qualificati come atti non provvedimentali e meramente applicativi della delibera ARERA: Terna non aveva il potere di sindacare o disapplicare la determinazione dell’Autorità e doveva darvi attuazione. Le nuove argomentazioni concernenti la mancata esplicitazione dei calcoli sono state ritenute nuove, generiche e prive di adeguato interesse. Le disposizioni europee invocate sono state considerate programmatiche e riferite al sistema nel suo complesso, non idonee a dimostrare l’illegittimità della specifica determinazione tariffaria. Spese compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, d.m. 17 luglio 2000

    Oggetto dell’affidamento ai sensi dell’art. 10, comma 3 della Convenzione di Concessione

    La procedura di confronto concorrenziale ha costituito il titolo per la progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione della stazione elettrica.

  • art. 16 d.m. 22 dicembre 2000

    I criteri della convenzione-tipo per la determinazione e l’aggiornamento del canone non si applicano quando la gara ha sostituito ab origine tale meccanismo con un canone fisso e onnicomprensivo.

  • art. 27 della convenzione inter partes

    La presente Convenzione si intende automaticamente modificata, integrata, adeguata per effetto di interventi e modifiche normative, legislative o regolamentari, o provvedimenti introdotti da successive delibere dell’Autorità nonché da eventuali modifiche al Codice di Rete

    La convenzione è eterointegrata dalle successive disposizioni regolatorie dell’ARERA.

  • art. 1-ter, comma 1, d.l. 239/2003, convertito dalla l. 290/2003

    nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica

    La disciplina regolatoria non viola l’autonomia imprenditoriale quando, dopo l’integrale recupero dell’investimento, riconosce i costi effettivi ed efficienti ancora sostenuti.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    È preclusa in appello la proposizione di censure o argomentazioni nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado.

  • art. 36, commi 1 e 10, d.lgs. 93/2011

    Terna è il gestore del sistema di trasmissione nazionale e il processo di progressiva unificazione della RTN rileva nel quadro regolatorio applicabile ai titolari terzi.

  • art. 18, comma 2, regolamento (UE) 2019/943

    La disposizione enuncia obiettivi programmatici riferiti al sistema elettrico complessivo e non consente, da sola, di censurare la specifica misura tariffaria.

Massime di principio

  • Quando un’infrastruttura della rete elettrica nazionale è affidata mediante gara con previsione di un canone fisso e onnicomprensivo per un periodo determinato, il canone aggiudicato sostituisce, per quel rapporto e periodo, i criteri ordinari di determinazione e aggiornamento previsti dalla convenzione-tipo e dalla regolazione tariffaria generale.
  • Se il canone fisso ventennale ha già integralmente e anticipatamente remunerato i costi di realizzazione, investimento, esercizio e manutenzione dell’infrastruttura, alla scadenza del periodo l’autorità di regolazione può limitare il nuovo canone ai costi efficienti delle attività ancora necessarie e alla remunerazione dell’eventuale capitale netto residuo, senza dover reiterare la remunerazione dei costi di capitale già recuperati.
  • Le disposizioni regolatorie sopravvenute possono eterointegrare una convenzione amministrativa quando la convenzione stessa preveda espressamente la propria modifica o integrazione per effetto di successive delibere dell’autorità competente.
  • Il gestore della rete, quale soggetto tenuto ad applicare una determinazione tariffaria dell’autorità di regolazione, non può sindacarne autonomamente la legittimità né disapplicarla; gli atti con cui ne dà esecuzione sono meramente applicativi dell’atto regolatorio presupposto.
  • In appello non possono essere introdotte nuove censure o nuove prospettazioni sostanziali non dedotte in primo grado; la loro proposizione viola il divieto di nova previsto dall’art. 104, comma 1, c.p.a.
  • La mera riduzione del canone rispetto a un precedente corrispettivo onnicomprensivo non dimostra l’insufficienza della nuova remunerazione, se il precedente importo comprendeva anche costi di investimento e altre componenti non più dovute; l’insufficienza dei costi efficienti di esercizio e manutenzione deve essere provata dall’operatore.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Appello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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