Sentenza n. 12/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 162/2024 in data 21 febbraio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione di € 2.500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 23 febbraio 2024 e dichiarata passata in giudicato dalla Cancelleria il 18 aprile 2025. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero ad attribuirle, tramite la Carta elettronica del docente, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali risultava scaduto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al domicilio digitale idoneo del Ministero e non risultava eseguita; inoltre era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, compiendo gli adempimenti stabiliti nella pronuncia civile. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni dalla comunicazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., mediante condanna al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l’esecuzione, mediante giudizio di ottemperanza, del giudicato formatosi anche su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non vi abbia adempiuto.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma coercitiva può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali deve essere rispettato prima dell’esperimento dell’azione esecutiva; nel caso concreto era decorso dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale criterio per la corresponsione di interessi e rivalutazione sull’importo riconosciuto alla ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia contenga obblighi a carico dell’amministrazione e questi non siano stati adempiuti.
- La notificazione della sentenza a un indirizzo PEC istituzionale idoneo quale domicilio digitale dell’amministrazione è sufficiente a far decorrere il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
- L’omessa costituzione dell’amministrazione e la mancata contestazione dell’inadempimento, unitamente alla documentazione del giudicato e della sua notificazione, consentono di ritenere comprovata l’inottemperanza quando l’obbligo imposto dalla pronuncia non risulti eseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione può essere parametrata agli interessi legali sull’importo oggetto del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento o all’esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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