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Sentenza

Sentenza n. 2143/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) Dell’informazione antimafia adottata dal Ministero dell’Interno, Struttura per la prevenzione antimafia, atto notificato l’8.10.2024; b) di tutti gli atti richiamati nell’atto interdittivo comunicato alla società ricorrente, prodromici e consequenziali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della nota -OMISSIS- - della relazione n.-OMISSIS- - dell’atto prot. -OMISSIS- - di tutti gli atti richiamati nell’atto interdittivo e nel presente e prodromici e consequenziali.

Giustizia amministrativa202413890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva notificata l’8 ottobre 2024, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, gli ulteriori atti istruttori richiamati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’informazione antimafia negativa adottata dalla Struttura per la prevenzione antimafia, deducendo plurime censure, tra cui il mancato instaurarsi del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. L’informativa era stata motivata con riferimento alla posizione dell’amministratore unico e socio di maggioranza della società. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo la continuità con un precedente provvedimento del 2022 con cui era stata disposta la sospensione della società dall’anagrafe antimafia. La ricorrente ha inoltre proposto motivi aggiunti contro ulteriori note, relazioni e atti istruttori. In particolare, ha contestato di non avere potuto interloquire sull’imputazione contestata all’amministratore, rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 353, secondo comma, c.p., ma non per l’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 c.p., nonché sulla misura cautelare applicata nei suoi confronti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo l’informazione antimafia impugnata autonoma rispetto al precedente provvedimento del 2022, poiché adottata all’esito di ulteriori accertamenti. Ha accolto la censura relativa alla violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, ritenuta assorbente. Dopo la novella del 2021, la comunicazione preventiva al destinatario, con indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e assegnazione di un termine per osservazioni e audizione, costituisce la regola, salvo particolari esigenze di celerità o la non divulgabilità degli elementi informativi. L’amministrazione deve motivare in modo congruo e specifico le ragioni dell’omessa comunicazione. Nel caso concreto la Struttura per la prevenzione antimafia non ha motivato tale omissione; inoltre, la precedente sospensione del 2022 escludeva, secondo il TAR, la sussistenza di ragioni di urgenza. Il mancato contraddittorio ha impedito alla società di contestare elementi rilevanti posti a fondamento dell’interdittiva. Il TAR ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: l’informazione antimafia non è un provvedimento vincolato e la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, non è una comunicazione di avvio del procedimento assimilabile a quella dell’art. 7 l. n. 241/1990, bensì a un preavviso di diniego ex art. 10-bis, la cui omissione non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies dopo la novella del 2020. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento dell’informazione antimafia e salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative in sede di riedizione del potere. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato da parte del Ministero se anticipato dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione ...

    Dopo la riforma del 2021, la comunicazione preventiva al destinatario è la regola nei procedimenti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva; l’omissione è ammessa solo in presenza di particolari esigenze di celerità o quando gli elementi non siano divulgabili, e deve essere specificamente motivata.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    È richiamato quale possibile esito alternativo del procedimento, consistente nell’applicazione di misure di prevenzione collaborativa.

  • art. 30 d.lgs. n. 189/2016

    È indicato quale fondamento della competenza della Struttura per la prevenzione antimafia.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Non si applica per sanare il vizio procedimentale: l’informazione antimafia non è un provvedimento vincolato e la comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, non è equiparabile alla comunicazione di avvio del procedimento, ma al preavviso di diniego.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, non è assimilabile alla comunicazione generale di avvio del procedimento prevista da tale disposizione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, è assimilabile a un preavviso di diniego; la sua omissione non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, dopo la novella del 2020.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento finalizzato all’adozione di un’informazione antimafia interdittiva, dopo l’introduzione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, la comunicazione preventiva al soggetto interessato, con indicazione degli elementi sintomatici dell’infiltrazione e possibilità di presentare osservazioni e chiedere l’audizione, costituisce la regola e non più l’eccezione.
  • L’omessa comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 è legittima soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità o quando gli elementi informativi non siano divulgabili perché il loro disvelamento potrebbe pregiudicare procedimenti o accertamenti in corso; tali ragioni devono essere congruamente e specificamente motivate dall’amministrazione.
  • La precedente sospensione dell’impresa dall’anagrafe antimafia, in assenza di ulteriori elementi di urgenza indicati dall’amministrazione, può escludere la sussistenza di particolari esigenze di celerità idonee a giustificare l’omissione del contraddittorio preventivo.
  • L’informazione antimafia interdittiva non è un provvedimento vincolato ai fini dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990; pertanto, il vizio derivante dall’omessa partecipazione procedimentale non è escluso per il solo fatto che l’amministrazione sostenga che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • La comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 opera in una fase successiva all’avvio e all’istruttoria del procedimento e presenta natura assimilabile al preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, non alla comunicazione di avvio ex art. 7; la sua omissione non è quindi sanabile mediante il secondo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potere

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