Ordinanza n. 266/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7266/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7266/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la costituzione in giudizio anche dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito territoriale per la provincia di Napoli, chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7266/2024. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché agli atti non risulta allegato il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza della quale è chiesta l'ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità della domanda per la mancata produzione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell'azione. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti quindici giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitate a tale questione. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 10 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata allegazione della documentazione idonea ad attestare il passaggio in giudicato della pronuncia di cui si chiede l'esecuzione può sollevare seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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