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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7266/2024

Giustizia amministrativa202503675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7266/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la costituzione in giudizio anche dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito territoriale per la provincia di Napoli, chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7266/2024. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché agli atti non risulta allegato il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza della quale è chiesta l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità della domanda per la mancata produzione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell'azione. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti quindici giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitate a tale questione. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 10 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata allegazione della documentazione idonea ad attestare il passaggio in giudicato della pronuncia di cui si chiede l'esecuzione può sollevare seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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