Cassazione Penale, Sentenza n. 51155/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: si censura la qualificazione del fatto come tentato omicidio (si sostiene la sussistenza al più del dolo eventuale), la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'erronea valutazione della premeditazione e si deduce l'estinzione per prescrizione in relazione all'asserita inapplicabilità dell'aggravante del metodo mafioso conseguente all'applicazione dell'art.8 d.l. n.152/1991 (attuale art.416bis.1).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano logiche e adeguate motivazioni: la pluralità di colpi esplosi e le sedi corporee colpite (aree vicine ad organi vitali) indicano il dolo alternativo volto alla morte o a gravi lesioni, quindi la qualificazione come tentato omicidio è corretta; la premeditazione è desumibile dal contesto vendicativo e dalla pianificazione; la circostanza attenuante speciale per la collaborazione (art.416bis.1) è stata riconosciuta nella massima estensione ma non è stata ritenuta idonea a mutare il quadro complessivo di disvalore del fatto; l'eccezione di prescrizione è infondata perché, anche escludendo l'aggravante mafiosa, la premeditazione e altre aggravanti (es. aumento di pena per il fatto commesso durante misura di prevenzione) impediscono l'estinzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.8 d.l. n.152 del 1991 (ora art.416 bis.1)
Riconosciuta e applicata come circostanza attenuante speciale per la collaborazione; la Corte ha precisato che la sua applicazione non determina automaticamente l'inapplicabilità di altre aggravanti legate al contesto e non comporta di per sé la prescrizione dei reati.
art.416 bis.1 comma 3
La circostanza attenuante speciale prevista per la collaborazione è stata riconosciuta nella massima estensione, ma non ha alterato la valutazione complessiva della gravità del fatto né eliminato altri fattori aggravanti rilevanti ai fini della determinazione della pena e della prescrizione.
art.7 legge n.575/1965
Applicata per rilevare l'aggravante ad effetto speciale (aumenta la pena della metà) quando il fatto è commesso durante la sottoposizione a misura di prevenzione personale; tale aggravante rileva anche ai fini del computo prescrizionale.
art.616 cod. proc. pen.
Autorizza la condanna a versare una somma alla cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza; la Corte ha fissato la sanzione in euro tremila.
art.56 c.p. e art.575 c.p. (tentativo e omicidio)
La Corte ha ritenuto che, alla luce delle modalità della condotta (più colpi esplosi e localizzazioni delle ferite), si configura il tentativo di omicidio con dolo diretto alternativo (morte o gravi lesioni), giustificando la qualificazione giuridica e il relativo massimo edittale richiamato in motivazione.
Massime di principio
- Colpi multipli indirizzati a distretti corporei prossimi ad organi vitali sono idonei a far ritenere il dolo diretto alternativo e quindi la configurabilità del tentato omicidio.
- La premeditazione può essere desunta dal contesto fattuale (pianificazione, scopo vendicativo, coinvolgimento in contrapposizioni criminali): censure generiche in cassazione non sono sufficienti a sovvertire la valutazione di merito.
- La collaborazione con la giustizia può dar luogo a un'attenuante speciale significativa, ma la sua riconoscibilità non cancella automaticamente altre aggravanti né determina di per sé la prescrizione.
- Per contestare l'esistenza del dolo di morte (vs dolo eventuale) è necessario un concreto confronto con la motivazione dei giudici di merito e argomentazioni probatorie specifiche; mere affermazioni non bastano.
- Le contestazioni di prescrizione richiedono il calcolo preciso dei termini tenendo conto di tutte le aggravanti e attenuanti rilevanti: l'esclusione di una aggravante non implica automaticamente l'estinzione del reato.
- I ricorsi che ripropongono in termini generici le stesse doglianze già esaminate in appello possono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza o genericità.
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