Sentenza n. 4513/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: del verbale n. 220 del 12 dicembre 2023 del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio di cui al d.d. 13 dicembre 2022, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo, ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, nonché, ove lesivi degli interessi del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale, ancorché non cognito, compresa l’elencazione dei candidati dichiarati ammessi agli orali, pubblicata in data 3 luglio 2024, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente, e la relativa approvazione; quanto ai motivi aggiunti presentati l’8 luglio 2025: - del decreto del Ministro della giustizia del 15 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di «Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022»; - della graduatoria finale del concorso, datata 14 maggio 2025; - del verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data 14 maggio 2025, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso, ancorché non cognito, ma menzionato del decreto ministeriale del 15 maggio 2025; - del decreto del Ministro della giustizia del 12 giugno 2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di «nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità e mancata ammissione alle prove orali del concorso a 400 posti di notaio, nonché gli atti conclusivi della procedura e la graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione esaminatrice dopo la correzione dei tre elaborati scritti del concorso notarile, deducendo plurimi errori, travisamenti e irragionevolezze nella valutazione. In particolare, ha contestato: quanto all'elaborato di diritto commerciale, il rilievo relativo alla mancata esplicita attestazione della presenza del notaio all'assemblea e la valutazione della clausola antistallo; quanto alla clausola statutaria sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione senza preventiva convocazione, l'insufficienza attribuita alla genericità della previsione e alla mancata informazione preventiva sull'ordine del giorno; quanto all'elaborato di diritto civile, la mancata previsione di un negozio di accertamento per rendere opponibile la condizione risolutiva, il rilievo relativo alla garanzia ipotecaria, la mancata previsione di una garanzia idonea a preservare la servitù rispetto al creditore ipotecario e la richiesta di rinuncia all'azione di restituzione da parte di un soggetto ulteriore rispetto a quello considerato dalla traccia. Il ricorrente ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ritenuti idonei, sostenendo che elaborati analoghi o contenenti errori sarebbero stati valutati più favorevolmente. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale, l'approvazione dei vincitori e il decreto di nomina e assegnazione delle sedi, deducendone l'illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha precisato che il sindacato sulle valutazioni delle commissioni di concorso è confutatorio e non sostitutivo: la discrezionalità tecnica della commissione può essere censurata solo per vizi procedurali, non neutralizzati dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, oppure per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha escluso che la dedotta disparità di trattamento potesse dimostrare l'illegittimità del giudizio, poiché la valutazione dell'elaborato è singola e globale, non comparativa, e non è possibile invocare a proprio favore un eventuale trattamento illegittimamente più favorevole riservato ad altri candidati; inoltre, la disparità presuppone l'identità assoluta delle situazioni. Nel merito, ha ritenuto ragionevole il giudizio della commissione: la mancata attestazione esplicita della partecipazione del notaio all'assemblea costituiva errore ostativo; la clausola antistallo non garantiva con certezza il superamento dello stallo e poteva consentirne la prosecuzione; la clausola sulle riunioni informali del consiglio di amministrazione era eccessivamente generica e non disciplinava requisiti, conseguenze e modalità decisionali; la mancata previsione del negozio di accertamento rendeva incompleto l'atto civile, poiché l'opponibilità della condizione risolutiva richiedeva l'annotazione nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2655 c.c.; il riferimento a una nuova garanzia reale era errato, dovendosi applicare l'art. 2825, comma 1, c.c.; la questione della servitù richiedeva un meccanismo idoneo a liberare l'immobile dall'ipoteca, non la mera evocazione della garanzia per evizione; infine, la rinuncia richiesta era stata estesa a un soggetto non contemplato dalla traccia. Poiché nessuna censura è stata accolta, è stata respinta anche l'illegittimità derivata degli atti conclusivi della procedura. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006
non idoneità del candidato
La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di non idoneità formulato dalla commissione dopo la correzione degli elaborati scritti.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
I vizi procedurali possono non determinare l'illegittimità del provvedimento nei casi previsti dalla norma; il TAR richiama tale limite nel definire l'ambito del sindacato sulle valutazioni concorsuali.
art. 2655 c.c.
La cessazione degli effetti della condizione risolutiva deve essere annotata nei registri immobiliari per essere opponibile; occorre quindi un titolo idoneo, che il candidato avrebbe dovuto prevedere e delineare.
art. 2825, comma 1, c.c.
Quando l'ipoteca grava sulla quota di una comunione e il condomino è assegnatario di un bene capace di ipoteca, la garanzia si considera esistente ab origine sul bene assegnato; non occorre prevedere una nuova garanzia reale.
Massime di principio
- Nel giudizio sulle valutazioni delle commissioni di concorso, il sindacato del giudice amministrativo è confutatorio e non sostitutivo: la valutazione può essere annullata soltanto in presenza di vizi procedurali rilevanti, non neutralizzati dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, oppure di manifesta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- La valutazione dell'elaborato concorsuale è un giudizio individuale e globale, non comparativo; la presunta maggiore favorevolezza accordata ad altri candidati non dimostra di per sé l'illegittimità del giudizio deteriore e non consente di invocare l'applicazione di un eventuale trattamento illegittimo riservato ad altri.
- La disparità di trattamento nelle procedure concorsuali presuppone l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto, condizione normalmente non dimostrabile mediante il confronto di singole parti di elaborati sottoposti a una valutazione complessiva.
- È ragionevole giudicare non idoneo un elaborato notarile che ometta la formalizzazione di un elemento essenziale dell'atto o non individui con sufficiente determinatezza i meccanismi necessari a rendere effettivamente operante la soluzione giuridica richiesta dalla traccia, anche quando la soluzione prospettata non determini la nullità dell'atto.
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