Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 853/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 3629/2024 (R.G. 14355/2023) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 17.09.2024, e notificata il 17.9.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme mediante emissione di carta del docente o analoghi buoni elettronici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero, con la quale l'amministrazione era stata condannata a corrispondere, mediante carta del docente o analoghi buoni elettronici, rispettivamente euro 500, euro 1.000 ed euro 1.500. È stato dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. I ricorrenti hanno inoltre richiesto la rivalutazione monetaria delle somme dovute e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza degli interessati, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, dovrà agire quale commissario ad acta entro ulteriori sessanta giorni, senza compenso aggiuntivo, essendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Ha riconosciuto, a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., gli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, perché non riconosciuta dal giudice ordinario nel titolo esecutivo e perché, per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, salvo che la rivalutazione ecceda gli interessi legali, circostanza non documentata. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 552, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza e l'adozione dell'ordine di esecuzione, della penalità di mora e delle misure sostitutive necessarie all'attuazione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede un termine dilatorio per l'adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie, il cui inutile decorso consente di promuovere l'esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando viene nominato un dirigente dell'amministrazione soccombente, è applicabile per analogia anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Esclude, in materia retributiva, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per i crediti maturati dopo il 31 dicembre 1994; la rivalutazione è riconoscibile soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali, se provata.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato quale criterio per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, la prova del passaggio in giudicato, della notificazione del titolo e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni legittima il giudice a ordinare l'integrale esecuzione entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione soccombente con facoltà di delega, e subordinare il suo intervento a un'istanza della parte interessata.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l'incarico è conferito a un dirigente dell'amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'adempimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Per i crediti retributivi maturati dopo il 31 dicembre 1994, la rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi legali e può essere riconosciuta soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto a questi ultimi, che deve essere specificamente documentata; inoltre, il giudice dell'ottemperanza non può estendere il contenuto economico del titolo oltre quanto riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.