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Sentenza

Sentenza n. 1912/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Vicenza, sezione lavoro, n. 120/2024, relativa al pagamento della somma dovuta per la carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Vicenza, sezione lavoro, n. 120/2024, pubblicata il 5 marzo 2024, deducendone la mancata esecuzione da parte del Ministero. Dopo la parziale riapertura del sito della carta docente, a partire dal 15 settembre 2026, la somma dovuta è stata pagata; con nota depositata il 28 settembre 2026, la ricorrente ha quindi chiesto le conseguenti declaratorie, insistendo per le spese poiché il pagamento era avvenuto soltanto dopo la notifica del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa creditoria durante il giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero le spese: metà è stata dichiarata non ripetibile, mentre la restante metà è stata liquidata in € 400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore antistatario. La ripartizione tiene conto della definizione amministrativa della vertenza, della mancata costituzione del Ministero e del fatto che l’adempimento è intervenuto dopo la notifica del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 del cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza; la decisione definisce il giudizio una volta soddisfatta la pretesa creditoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa creditoria comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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