Cassazione Civile, Ordinanza n. 20917/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto al tribunale, in relazione a un immobile comune denominato Cascina Morone, la nomina di un amministratore giudiziario con attribuzione dei poteri necessari per eseguire opere di manutenzione della strada di accesso, del cortile e del giardino. Il tribunale aveva respinto la richiesta; il reclamo proposto contro tale decreto era stato a sua volta rigettato dalla corte d'appello, che aveva inoltre condannato la reclamante alle spese per il carattere contenzioso del procedimento di reclamo. In cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che il procedimento ex art. 1105, comma 4, c.c. sarebbe di volontaria giurisdizione e che, pertanto, non sarebbero dovute spese; secondo la ricorrente, nel ricorso e nel reclamo non vi era alcuna controversia su diritti soggettivi e la corte territoriale si sarebbe posta in contrasto con l'orientamento che qualifica tale rimedio come atto di giurisdizione volontaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha distinto il procedimento ex art. 1105, comma 4, c.c., qualificato come procedimento di volontaria giurisdizione e sottratto alle regole sulle spese degli artt. 91 e segg. c.p.c., dalla successiva fase di reclamo, che invece è soggetta all'art. 91 c.p.c. perché in essa si instaura un conflitto tra impugnante e destinatari del reclamo. Poiché la ricorrente aveva confuso la natura del procedimento originario con quella del reclamo, il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Si applica alla fase di reclamo, poiché in tale fase sussiste un conflitto tra le parti; legittima la condanna alle spese del giudizio di reclamo e del giudizio di legittimità secondo soccombenza.
art. 1105, comma 4, c.c.
se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria
Il ricorso a tale norma introduce un procedimento di volontaria giurisdizione, che si sottrae alle regole sulle spese processuali di cui agli artt. 91 e segg. c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il procedimento promosso ex art. 1105, comma 4, c.c. ha natura di volontaria giurisdizione e, in quanto tale, non è soggetto alle regole ordinarie sulle spese di lite previste dagli artt. 91 e segg. c.p.c.
- La fase di reclamo avverso il decreto reso in materia di amministrazione della cosa comune ha natura contenziosa, perché oppone l'impugnante ai destinatari del reclamo; pertanto ad essa si applica l'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese.
- Ai fini della regolazione delle spese occorre distinguere tra natura del procedimento originario e natura della fase successiva di impugnazione o reclamo, non potendo la qualificazione della prima estendersi automaticamente alla seconda.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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