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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12061/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulle distanze legali delle costruzioni dal confine: Ferdinando contestava che Nicolantonio avesse realizzato (tra 1992-1993) un fabbricato a 1,60 m dal confine in violazione della distanza minima prescritta dal piano regolatore (10 m nelle zone agricole). Nicolantonio sosteneva che il manufatto originario risaliva agli anni 1970-1971 e che nel 1993 si era soltanto proceduto alla sostituzione della copertura, senza ampliamenti; in via riconvenzionale Nicolantonio denunciava analoga violazione commessa da Ferdinando con un capannone del 1994. Le decisioni di merito si sono fondate su una CTU che ha utilizzato rilievi metrici e aerofotogrammetrici per individuare le porzioni di opere ritenute “nuova costruzione” e da demolire.

La decisione

Il ricorso per cassazione proposto da Nicolantonio è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso problemi di ammissibilità relativi alla copia della sentenza (gli avvocati avevano attestato la conformità digitale ai sensi delle norme sul processo telematico), ha confermato che la disciplina sopravvenuta non ha prodotto un giudicato favorevole al ricorrente e che, in ogni caso, l'art.10 del RUEC non si applicava alle zone agricole per le quali resta l'obbligo dei 10 m; ha ritenuto congrua e sufficiente la valutazione della Corte d'appello circa l'individuazione delle parti da demolire, nonché legittimo l'uso dei rilievi aerofotogrammetrici da parte della CTU, rilevando l'insufficienza delle censure generiche sull'attendibilità di tali rilievi. Ha inoltre giudicato generiche o inammissibili le doglianze che contestavano valutazioni di fatto e la motivazione della sentenza di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Invocata in via di eccezione sull'ammissibilità della copia della sentenza; Cassazione ha ritenuto l'eccezione infondata alla luce delle attestazioni richieste dalla normativa sul processo telematico.

  • art. 873 c.c.

    Norma di riferimento per le distanze nelle costruzioni; la Corte la applica insieme alla disciplina urbanistica locale per valutare legittimità/illegittimità delle opere e per stabilire che i regolamenti edilizi sono norme integrative la cui conoscenza compete al giudice d'ufficio.

  • REUC (RUEC) del Comune di Boscoreale, art. 10

    "le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite dal codice civile e dal decreto ministeriale n.1444/1968"

    Il ricorrente sosteneva che tale disposizione rendesse irrilevante il divieto di edificazione sul confine; la Corte ha rilevato che la disposizione non si applica alle zone agricole, dove permane l'obbligo dei 10 metri dal confine, perciò la norma locale non ha sanato la costruzione.

  • decreto ministeriale n. 1444/1968

    Richiamato come fonte per la disciplina delle distanze tra fabbricati; il RUEC rinvia a tale decreto per le distanze, ma la sua applicabilità dipende dalla classificazione della zona (qui agricola).

  • art. 2697 c.c.

    Norma sulla prova; evocata per questioni probatorie relative alla qualificazione delle porzioni edilizie come 'nuova costruzione' e al relativo onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al thema decidendum e alla necessità che la Corte di merito dia risposta ai motivi di gravame; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia effettivamente trattato le censure e individuato le porzioni da demolire.

  • art. 116 c.p.c.

    Riguarda il libero convincimento del giudice nella valutazione della prova; la Corte ha precisato i limiti della censura di legittimità fondata sulla presunta errata valutazione delle risultanze probatorie e ha ritenuto corretta la valutazione della CTU.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la decisione valuta i motivi dedotti ai sensi dei diversi numeri di questa norma e li dichiara infondati o inammissibili.

  • artt.16-bis, comma 9-bis; 16-undecies, comma 1 del D.L. 179/2012 (conv. L.221/2012) e art.52 D.L. 90/2014

    Norme relative alle attestazioni e alle copie conformi nel processo informatico; usate per dimostrare la regolarità della copia analogica della sentenza prodotta.

  • DPR 115/2002 art.13

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudice deve acquisire e applicare d'ufficio le norme urbanistiche sopravvenute (principio iura novit curia); tuttavia la disciplina sopravvenuta che fosse favorevole al costruttore può consolidare il diritto a mantenere l'opera solo se l'opera era già ultimata e si è formato il relativo giudicato.
  • I regolamenti edilizi locali e i piani regolatori sono norme integrative ai sensi dell'art.873 c.c.; la loro disciplina sulle distanze è rilevabile dal giudice anche d'ufficio e va applicata in relazione alla destinazione della zona (es. obbligo dei 10 m in zona agricola).
  • Le valutazioni tecniche del giudice di merito (CTU, rilievi metrici e aerofotogrammetrici) sono sindacabili in sede di legittimità solo nei limiti della motivazione; l'uso di rilievi aerofotogrammetrici è ammesso e la parte che li contesta deve fornire elementi concreti che ne dimostrino l'inattendibilità.
  • Le censure generiche che impugnano valutazioni di fatto o la credibilità di elementi tecnici senza allegare elementi specifici sono inammissibili o infondate in cassazione.
  • L'individuazione precisa delle porzioni da demolire può legittimamente fondarsi sulla CTU e sui rilievi comparativi; la Corte d'appello non è tenuta a riprodurre in motivazione il dettaglio di ogni singola misura se il percorso logico e la fonte tecnica sono indicati e accessibili.
  • Questioni formali relative alla produzione di copie analogiche/digitali di provvedimenti nel processo civile telematico possono essere risolte tramite le attestazioni previste dalla normativa (D.L. 179/2012 e modifiche successive).

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