Cassazione Civile, Sentenza n. 12203/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Eco Carburanti, titolare di una fornitura elettrica a una stazione di rifornimento, aveva richiesto l'aumento di potenza da 15 kW a 50 kW; avendo ottenuto l'aumento solo dopo un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., e ritenendo inoltre che i lavori fossero stati eseguiti male, Eco ha chiesto danni per il ritardo e per l'errata esecuzione. Il Tribunale accolse la domanda; Enel propose appello principale e Eco appello incidentale; la Corte d'Appello respinse l'appello dell'Enel e aumentò il risarcimento. Enel ha quindi impugnato in Cassazione con tre motivi: (1) errato calcolo del decorso del ritardo (la Corte d'appello aveva fatto decorrere l'inadempimento dal 2.11.2004 quando Eco chiese l'aumento, mentre Enel sostiene che l'obbligo è sorto solo dopo l'accettazione del preventivo dell'11.5.2005); (2) errata interpretazione delle norme (L. 481/1995 e allegati, con riferimento a termini di 60 giorni per lavori complessi e sospensione per autorizzazioni); (3) omesso esame di fatto decisivo relativo alla quantificazione del danno e al metodo probatorio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: l'obbligo di Enel di aumentare la potenza e, dunque, il termine per l'adempimento e per valutare l'eventuale ritardo, è nato solo dopo l'accettazione del preventivo (11.5.2005) e non alla prima richiesta del 2.11.2004, poiché la modifica del contenuto contrattuale richiede il consenso e si considera assunta solo con l'accettazione. I secondi e terzo motivi sono stati respinti: non è provata l'applicabilità del termine generale di 60 giorni né la necessità di sospensione per acquisizione di autorizzazioni; infine il censurato metodo di quantificazione del danno è valutazione di merito non censurabile per omesso esame, posto che il giudice di merito ha motivatamente aderito alla consulenza tecnica d'ufficio preferendone il metodo. In definitiva il ricorso di Enel è stato accolto in parte (sulla decorrenza dell'inadempimento) e la decisione di merito è stata annullata/modificata in tale parte, mentre le restanti censure sono rigettate.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
Utilizzato come base per l'ordinanza d'urgenza che ha indotto Enel a provvedere all'aumento della potenza; la Cassazione prende atto che l'ordine giudiziale ha dato luogo all'esecuzione ma non modifica il principio che l'obbligo contrattuale modifica richiede consenso/accettazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nella censura processuale; la Corte valuta la legittimità dei motivi di cassazione relativi a violazione di norme processuali e di diritto sostanziale.
art. 1218 c.c.
Norma sulla responsabilità per inadempimento contrattuale; la Corte chiarisce che l'inadempimento e il relativo termine decorrono solo quando l'obbligo è effettivamente sorto, cioè dopo l'accettazione della modifica contrattuale.
art. 2043 c.c.
Richiamata in relazione alla domanda di risarcimento per danno extracontrattuale; la decisione distingue chiaramente responsabilità contrattuale (domanda principale) da eventuali profili extracontrattuali.
art. 1337 c.c.
Riferimento ai doveri precontrattuali e alla correttezza/comportamento delle parti; considerata ma non idonea a modificare il principio che la modifica contrattuale richiede consenso.
L. 23 agosto 1995, n. 481 (art. 2 e allegati)
Invocata per richiamare disposizioni dell'Autorità sulle tempistiche di erogazione; la Corte ha ritenuto che l'applicabilità concreta (es. termine di 60 giorni) non fosse stata dimostrata e che la relativa questione non fosse stata adeguatamente proposta in tali termini al giudice di merito.
Testo Integrato delle risoluzioni dell'Autorità (art. 50 e art. 61)
Art. 50 evocato per il termine di 60 giorni in caso di interventi complessi; art. 61 evocato per la sospensione del termine quando sono necessarie autorizzazioni. La Corte ha ritenuto che la complessità e la necessità di autorizzazioni non fossero provate per il caso concreto, sicché tali disposizioni non potevano essere utilmente applicate.
art. 1884 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle norme contrattuali sul rapporto economico; la Corte non ha ritenuto provata la rilevanza delle circostanze prospettate rispetto alla valutazione del termine di esecuzione.
art. 1885 c.c.
Analogamente valutato insieme all'art. 1884 c.c.; la Corte ha ritenuto che non risultasse dimostrata la necessità di applicare le relative regole al caso concreto.
Massime di principio
- La modifica di una prestazione contrattuale (es. aumento di potenza) richiede consenso espresso dell'altra parte: l'obbligo di eseguire la nuova prestazione nasce solo con l'accettazione della proposta e il termine per l'adempimento decorre da tale momento, non dalla prima richiesta unilaterale.
- Un'ordinanza d'urgenza (art. 700 c.p.c.) può indurre l'esecuzione materiale della prestazione ma non crea retroattivamente un'obbligo contrattuale anteriore alla concreta accettazione della modifica.
- Chi invoca termini speciali previsti da regolamenti o delibere (es. termine di 60 giorni per lavori complessi, sospensioni per autorizzazioni) deve provare l'effettiva applicabilità e la sussistenza delle condizioni di legge/regolamentari nel caso concreto; l'accertamento sulla necessità di autorizzazioni è valutazione di merito.
- Le valutazioni tecnico-economiche e la quantificazione del danno sono in larga parte rimesse al giudice di merito e alla consulenza tecnica: la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione o omissioni decisive, non preferenze motivate tra perizie.
- In situazioni simili, per ottenere il riconoscimento del ritardo e dei relativi danni è necessario dimostrare: a) l'esistenza di un obbligo effettivo e concreto (accettazione della modifica); b) la tempistica precisa dell'accettazione; c) l'eventuale nesso causale tra ritardo/errata esecuzione e danno; e d) l'eventuale applicabilità di termini e sospensioni previsti da norme/discipline regolamentari.
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