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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12203/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Eco Carburanti, titolare di una fornitura elettrica a una stazione di rifornimento, aveva richiesto l'aumento di potenza da 15 kW a 50 kW; avendo ottenuto l'aumento solo dopo un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., e ritenendo inoltre che i lavori fossero stati eseguiti male, Eco ha chiesto danni per il ritardo e per l'errata esecuzione. Il Tribunale accolse la domanda; Enel propose appello principale e Eco appello incidentale; la Corte d'Appello respinse l'appello dell'Enel e aumentò il risarcimento. Enel ha quindi impugnato in Cassazione con tre motivi: (1) errato calcolo del decorso del ritardo (la Corte d'appello aveva fatto decorrere l'inadempimento dal 2.11.2004 quando Eco chiese l'aumento, mentre Enel sostiene che l'obbligo è sorto solo dopo l'accettazione del preventivo dell'11.5.2005); (2) errata interpretazione delle norme (L. 481/1995 e allegati, con riferimento a termini di 60 giorni per lavori complessi e sospensione per autorizzazioni); (3) omesso esame di fatto decisivo relativo alla quantificazione del danno e al metodo probatorio.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: l'obbligo di Enel di aumentare la potenza e, dunque, il termine per l'adempimento e per valutare l'eventuale ritardo, è nato solo dopo l'accettazione del preventivo (11.5.2005) e non alla prima richiesta del 2.11.2004, poiché la modifica del contenuto contrattuale richiede il consenso e si considera assunta solo con l'accettazione. I secondi e terzo motivi sono stati respinti: non è provata l'applicabilità del termine generale di 60 giorni né la necessità di sospensione per acquisizione di autorizzazioni; infine il censurato metodo di quantificazione del danno è valutazione di merito non censurabile per omesso esame, posto che il giudice di merito ha motivatamente aderito alla consulenza tecnica d'ufficio preferendone il metodo. In definitiva il ricorso di Enel è stato accolto in parte (sulla decorrenza dell'inadempimento) e la decisione di merito è stata annullata/modificata in tale parte, mentre le restanti censure sono rigettate.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    Utilizzato come base per l'ordinanza d'urgenza che ha indotto Enel a provvedere all'aumento della potenza; la Cassazione prende atto che l'ordine giudiziale ha dato luogo all'esecuzione ma non modifica il principio che l'obbligo contrattuale modifica richiede consenso/accettazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella censura processuale; la Corte valuta la legittimità dei motivi di cassazione relativi a violazione di norme processuali e di diritto sostanziale.

  • art. 1218 c.c.

    Norma sulla responsabilità per inadempimento contrattuale; la Corte chiarisce che l'inadempimento e il relativo termine decorrono solo quando l'obbligo è effettivamente sorto, cioè dopo l'accettazione della modifica contrattuale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamata in relazione alla domanda di risarcimento per danno extracontrattuale; la decisione distingue chiaramente responsabilità contrattuale (domanda principale) da eventuali profili extracontrattuali.

  • art. 1337 c.c.

    Riferimento ai doveri precontrattuali e alla correttezza/comportamento delle parti; considerata ma non idonea a modificare il principio che la modifica contrattuale richiede consenso.

  • L. 23 agosto 1995, n. 481 (art. 2 e allegati)

    Invocata per richiamare disposizioni dell'Autorità sulle tempistiche di erogazione; la Corte ha ritenuto che l'applicabilità concreta (es. termine di 60 giorni) non fosse stata dimostrata e che la relativa questione non fosse stata adeguatamente proposta in tali termini al giudice di merito.

  • Testo Integrato delle risoluzioni dell'Autorità (art. 50 e art. 61)

    Art. 50 evocato per il termine di 60 giorni in caso di interventi complessi; art. 61 evocato per la sospensione del termine quando sono necessarie autorizzazioni. La Corte ha ritenuto che la complessità e la necessità di autorizzazioni non fossero provate per il caso concreto, sicché tali disposizioni non potevano essere utilmente applicate.

  • art. 1884 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle norme contrattuali sul rapporto economico; la Corte non ha ritenuto provata la rilevanza delle circostanze prospettate rispetto alla valutazione del termine di esecuzione.

  • art. 1885 c.c.

    Analogamente valutato insieme all'art. 1884 c.c.; la Corte ha ritenuto che non risultasse dimostrata la necessità di applicare le relative regole al caso concreto.

Massime di principio

  • La modifica di una prestazione contrattuale (es. aumento di potenza) richiede consenso espresso dell'altra parte: l'obbligo di eseguire la nuova prestazione nasce solo con l'accettazione della proposta e il termine per l'adempimento decorre da tale momento, non dalla prima richiesta unilaterale.
  • Un'ordinanza d'urgenza (art. 700 c.p.c.) può indurre l'esecuzione materiale della prestazione ma non crea retroattivamente un'obbligo contrattuale anteriore alla concreta accettazione della modifica.
  • Chi invoca termini speciali previsti da regolamenti o delibere (es. termine di 60 giorni per lavori complessi, sospensioni per autorizzazioni) deve provare l'effettiva applicabilità e la sussistenza delle condizioni di legge/regolamentari nel caso concreto; l'accertamento sulla necessità di autorizzazioni è valutazione di merito.
  • Le valutazioni tecnico-economiche e la quantificazione del danno sono in larga parte rimesse al giudice di merito e alla consulenza tecnica: la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione o omissioni decisive, non preferenze motivate tra perizie.
  • In situazioni simili, per ottenere il riconoscimento del ritardo e dei relativi danni è necessario dimostrare: a) l'esistenza di un obbligo effettivo e concreto (accettazione della modifica); b) la tempistica precisa dell'accettazione; c) l'eventuale nesso causale tra ritardo/errata esecuzione e danno; e d) l'eventuale applicabilità di termini e sospensioni previsti da norme/discipline regolamentari.

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