Cassazione Civile, Sentenza n. 12111/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia per danni derivanti da incendio di un capannone avvenuto durante lavori di riparazione del tetto. La Formica (depositaria) impugna la sentenza d'appello che l'ha ritenuta corresponsabile per aver depositato merci in quantità e modo incompatibile con le condizioni dell'immobile; deduce violazione dell'art.2562 c.c. e vizi di mancato contraddittorio e vizi probatori. Romeo Gestioni contesta di essere stata qualificata custode ai sensi dell'art.2051 c.c. e contesta responsabilità ex 2049/1655 c.c. per l'appaltatore; chiede außerdem esclusione di culpa in eligendo. Monica Meacci (depositante) impugna in parte in via incidentale per carenze probatorie e per il rigetto di prove richieste (interrogatorio formale e testimonianze) volte a dimostrare entità dei beni distrutti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da La Formica e ha rigettato gli altri ricorsi incidentali presentati da Romeo Gestioni; ha invece ritenuto fondato (in parte) il motivo incidentale di Monica Meacci relativo al mancato ammissione di prove decisive (interrogatorio formale e prova testimoniale), constatando l'insussistenza e la contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello che aveva escluso le prove e poi ritenuto la domanda non provata. La Cassazione ha inoltre rilevato la nullità della procura alle liti autenticata dal difensore che si era sostituito in corso di causa (per incompatibilità con la normativa transitoria). Per la parte accolta (Meacci) la sentenza è stata annullata nella parte relativa al rigetto delle prove con rinvio per nuovo esame; le spese del giudizio di legittimità sono delegate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia si fondi sul rapporto di fatto di disponibilità della cosa; chi ha la gestione e la custodia dell'immobile può essere qualificato custode e rispondere oggettivamente del danno causato dalla cosa indipendentemente dalla colpa.
Richiamata per i profili di responsabilità per colpa: la Corte ha rilevato che il consentire lo svolgimento di un'attività pericolosa pur avendo il potere di inibirla può costituire condotta colposa ex art.2043 c.c.
Invocata dalla ricorrente La Formica (divieto di modificare l'immobile da parte dell'affittuario); la Corte ha chiarito che la sentenza d'appello non ha fondato la responsabilità sulla mancata modifica dell'immobile ai sensi di tale norma, bensì su scelte imprudenti di stoccaggio e organizzazione delle merci.
Citata in relazione alla possibilità di conferire procura speciale autenticata dal difensore per atti diversi dal ricorso: la Corte ha ricordato la portata temporale della norma e la sua non applicabilità ai giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'art.45.
Richiamato in tema di forma della procura alle liti: per i procedimenti iniziati prima della riforma, la procura non apposta in calce o a margine del ricorso deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la procura autenticata dal difensore in corso di causa in questo caso è stata dichiarata nulla.
Riferita alla efficacia della rinuncia del difensore: la sentenza osserva che ove non vi sia valida sostituzione del difensore la rinuncia resta senza effetto.
Norma processuale di cassazione invocata per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha valutato i diversi motivi di ricorso alla luce dei limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.
Richiamato nella contestazione della cooperativa relativa al contraddittorio e all'utilizzo di consulenze provenienti da accertamenti tecnici preventivi; la Corte ha ricordato il principio di atipicità della prova e la possibilità di utilizzare atti di altri giudizi purché le parti possano contraddirli.
Invocato nella contestazione processuale (collegato alle tesi sul contraddittorio e all'utilizzo di prove di accertamento preventivo); la Corte ha ritenuto infondata la censura in ordine all'utilizzabilità della relazione.
Richiamato dalla Romeo Gestioni in relazione alla responsabilità per danni causati da persone addette a lavori; la Corte ha però evidenziato che sussisteva anche responsabilità oggettiva ex art.2051 per la cosa in custodia.
Utilizzato nell'argomentazione difensiva sulla natura dell'appalto e sui rapporti con l'appaltatore; la Corte ha ritenuto irrilevanti tali argomentazioni rispetto alla responsabilità ex 2051 quando la cosa è nella custodia del gestore.
Richiamato dalla Romeo Gestioni per sostenere che il contratto di gestione incide solo tra le parti; la Corte però ha distinto gli effetti contrattuali da quelli del rapporto di fatto di custodia ai fini della responsabilità ex 2051.
Richiamato nella contestazione probatoria di Meacci circa l'onere della prova; la Corte ha esaminato la rilevanza e l'ammissibilità delle prove richieste dall'attrice.
Richiamato in tema di prova della disponibilità e del valore dei beni depositati; la Corte ha ritenuto che le eccezioni sollevate dalla depositaria attengono alla significatività del documento, non alla sua provenienza.
Riferimento al disconoscimento della scrittura privata: la Corte ha chiarito che qui non si trattava di disconoscimento della provenienza del documento ma di contestazione della sua efficacia probatoria.
Richiamato in relazione alla responsabilità del depositario verso il depositante per la perdita della cosa; la Corte ha sottolineato che la prova della datio rei è essenziale e che le prove costituende dovevano essere ammesse.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione nullo: la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello ab intrinseco e ab extrinseco inesistente e contraddittoria in relazione al rigetto delle prove.
Menziato nel contesto delle eccezioni di decadenza processuale; la Corte ha ricordato che in sede di legittimità l'art.346 non trova applicazione per censurare ammissione o rigetto istruttorie già trattate in merito.
Interpretata dalla Corte d'appello (richiamata in motivazione) per affermare che una polizza "per conto altrui" designa beneficiario l'effettivo proprietario (qui INPDAP/INPS) e che solo questi poteva chiedere l'indennizzo alle assicurazioni.
Massime di principio
- La responsabilità per danni causati da cose in custodia (art.2051 c.c.) si fonda sulla disponibilità fattuale della cosa: chi esercita la gestione e la custodia può essere ritenuto custode e rispondere oggettivamente, indipendentemente da colpa.
- Quando sussiste contemporaneamente un rapporto di custodia e condotte omissive che consentono attività pericolose, possono coesistere profili di responsabilità oggettiva (2051) e di responsabilità per colpa (2043), con valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione.
- In tema probatorio il principio è che il giudice non può negare la prova necessaria per il dimostrarsi di un fatto costitutivo e poi dichiarare il fatto non provato: in caso di incertezza sulla utilità della prova, il giudice deve ammetterla.
- Le prove raccolte in altri procedimenti non sono inidonee per principio; possono essere utilizzate se è garantito il contraddittorio e la possibilità per le parti di prenderne conoscenza e contestarle.
- Le formalità nella conferimento della procura alle liti seguono regole transitorie: per processi iniziati prima della riforma del 2009 la procura autenticata dal difensore non sostituisce la forma pubblica o scrittura privata autenticata prevista dalla legge precedente.
- Nelle polizze assicurative stipulate "per conto altrui" il beneficiario indennitario è individuato ai sensi dell'art.1891 c.c.; il diritto all'indennizzo spetta al beneficiario decretato dalla normativa e non necessariamente a chi ha sottoscritto la polizza.
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