Sentenza del 14/07/2017 n. 17460 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva imputato un reddito di capitale non dichiarato per l'anno 2001, pari a Lire 246.240.000, corrispondente alla sua quota del 33% dei maggiori ricavi extracontabili attribuiti alla società per la cessione, senza fatturazione integrale, di cinque alloggi. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la necessità del litisconsorzio tra società e soci, l'utilizzabilità delle perizie della Procura, l'applicazione dell'accertamento parziale, la doppia imposizione e la presunzione di distribuzione degli utili ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non necessario il litisconsorzio tra la società di capitali e i suoi soci, salvo opzione per il regime di trasparenza fiscale; ha considerato legittimo l'accertamento fondato su documenti societari, dichiarazioni degli acquirenti e scritture private; ha escluso la doppia imposizione, trattandosi di imposte diverse gravanti sulla società e sul socio; ha inoltre ritenuto ammissibile, in presenza di una società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, non superata dal contribuente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
Consente l'accertamento parziale quando emergano elementi specifici e circostanziati di maggiori ricavi o redditi; la Corte ha ritenuto legittimo il suo utilizzo sulla base delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 116
Prevede il regime opzionale di trasparenza fiscale per determinate società di capitali, con imputazione automatica del reddito ai soci in proporzione alla partecipazione. In assenza di tale opzione, non opera automaticamente il litisconsorzio necessario tra società e soci.
Principio giurisprudenziale sulla società di capitali a ristretta base sociale
Quando una società di capitali ha pochi soci e viene accertata l'esistenza di utili extracontabili, è ammissibile presumere che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute. Il socio può superare la presunzione dimostrando la propria estraneità alla gestione o alla conduzione societaria.
Massime di principio
- Nelle società di capitali, l'accertamento fiscale della società non comporta di per sé la necessità di un unico processo con tutti i soci, salvo adesione al regime di trasparenza fiscale.
- In una società a ristretta base sociale, l'accertamento di ricavi o utili extracontabili può fondare la presunzione che questi siano stati distribuiti ai soci, anche se l'accertamento societario non è ancora definitivo; a maggior ragione la presunzione opera quando è divenuto definitivo.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è considerata una doppia presunzione vietata: il fatto noto rilevante è la ristrettezza della compagine sociale, dalla quale si desumono il controllo reciproco e la conoscenza della gestione.
- Il socio che intenda contrastare l'imputazione presuntiva deve fornire una prova concreta della propria estraneità alla gestione societaria o della mancata percezione degli utili; la mera contestazione dell'accertamento non è sufficiente.
- La tassazione della società e quella del socio non costituiscono automaticamente doppia imposizione, perché riguardano soggetti e presupposti impositivi distinti.
- Un accertamento può essere validamente fondato su una pluralità di elementi documentali e testimoniali, quali documentazione contabile, dichiarazioni degli acquirenti e scritture private, anche quando altri elementi richiamati nell'atto non siano utilizzabili o non siano decisivi.
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