Sentenza n. 1043/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso dal Comune di Partinico il 07.08.2025 e notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di revoca delle misure di accoglienza adottato il 7 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario dell'accoglienza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza disposta dal Comune sulla base dei fatti indicati in una denuncia per danneggiamento presentata il 28 luglio 2025. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo di non aver potuto partecipare al procedimento e difendersi dagli addebiti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 40 del d.m. 18 novembre 2019 e dell'art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, dalla denuncia risultava che si trattava del primo episodio di particolare violenza, che gli episodi precedenti erano soltanto aggressioni verbali e che il comportamento sarebbe stato determinato anche dal furto di denaro subito dal beneficiario. Il ricorrente ha inoltre contestato l'assenza di una valutazione concreta della gravità dei fatti, della propria storia e del percorso di integrazione, nonché della proporzionalità dell'allontanamento, incidente su una persona priva di stabile dimora e mezzi di sostentamento. Il Ministero dell'Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché l'atto era imputabile esclusivamente al Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione del Ministero dell'Interno e lo ha estromesso dal giudizio, ritenendo che il provvedimento fosse imputabile esclusivamente al Comune di Partinico. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. a), del d.m. 18 novembre 2019 consenta la revoca per violazione grave o ripetuta del regolamento, danneggiamento doloso di beni o comportamenti gravemente violenti, ma che la documentazione non dimostrasse una violazione ripetuta: la denuncia descriveva il primo episodio di particolare violenza e non forniva elementi sufficienti, accompagnati da una motivazione puntuale, per giustificare la misura espulsiva. La revoca, avente carattere essenzialmente discrezionale e sostanzialmente sanzionatorio, avrebbe richiesto una valutazione concreta della fattispecie e un pieno contraddittorio endoprocedimentale. L'omessa comunicazione di avvio poteva essere superata soltanto in presenza di specifiche ragioni di urgenza e gravità, che non erano state rappresentate nel provvedimento. Il TAR ha inoltre rilevato il difetto di motivazione e istruttoria in ordine alla proporzionalità della misura rispetto alla situazione personale del beneficiario, alla sua storia e al percorso di integrazione, anche alla luce dell'art. 20, paragrafo 5, della direttiva 2013/33, che impone che le sanzioni siano obiettive, imparziali, motivate e proporzionate e salvaguardino l'accesso all'assistenza sanitaria e a un tenore di vita dignitoso. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
La revoca di una misura di accoglienza, avente carattere discrezionale e sostanzialmente sanzionatorio, richiede la preventiva comunicazione di avvio e un effettivo contraddittorio, salvo particolari ragioni di urgenza e gravità adeguatamente rappresentate.
art. 40, comma 1, lett. a), d.m. 18 novembre 2019
violazione grave o ripetuta del regolamento della struttura di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti
La revoca non può essere fondata sul solo primo episodio, in assenza di ulteriori elementi e di una motivazione puntuale, quando la fattispecie regolamentare richiede una violazione grave o ripetuta o un comportamento gravemente violento adeguatamente accertato.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento di revoca deve motivare in modo puntuale sui fatti rilevanti, sulla loro gravità e sulla riconducibilità della condotta ai presupposti normativi della misura.
art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE
qualsiasi sanzione deve essere obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata alla particolare situazione del richiedente e deve, in ogni caso, salvaguardare il suo accesso all'assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso
La revoca dell'accoglienza deve rispettare i requisiti di obiettività, imparzialità, motivazione e proporzionalità e non può determinare, senza adeguata ponderazione, la privazione dell'assistenza e di condizioni di vita dignitose.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza, quando costituisce una misura discrezionale e sostanzialmente sanzionatoria, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e da un effettivo contraddittorio, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza e gravità, da esplicitare adeguatamente nel provvedimento.
- La revoca dell'accoglienza non può essere disposta sulla base della mera denuncia relativa a un primo episodio, senza una puntuale verifica della gravità e della riconducibilità della condotta ai presupposti previsti dalla disciplina applicabile, né senza adeguata motivazione e istruttoria.
- Nell'adottare una revoca dell'accoglienza, l'amministrazione deve valutare concretamente la proporzionalità della misura rispetto alla condotta contestata, alla situazione personale dell'interessato, alla sua storia e al percorso di integrazione.
- Le sanzioni incidenti sulle misure di accoglienza devono essere obiettive, imparziali, motivate e proporzionate e devono salvaguardare, anche secondo il diritto dell'Unione europea, l'accesso all'assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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