Sentenza n. 4613/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’OTTEMPERANZA ALLA Sentenza n. 202/2024 pubbl. il 11/01/2024 RG n. 12631/2022, TRIBUNALE DI NAPOLI, (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. BARBATO, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, relativa al beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 202/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro. Ha dedotto l'inerzia del Ministero, nonostante la notificazione del titolo in data 31 marzo 2025, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza e verificando che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata all'amministrazione, era passata in giudicato e non risultava adempiuta. Ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile e non potendo l'amministrazione trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, per provvedere, in caso di ulteriore inerzia, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono state ritenute cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ritiene rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ritiene rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine rileva anche nel giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto per due anni scolastici.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione nei confronti del privato.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine perentorio stabilito nella sentenza e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se, per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, è decorso il termine entro il quale il beneficiario avrebbe dovuto fruire di una prestazione economica in forma specifica, l'obbligazione può essere adempiuta mediante il pagamento del relativo controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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