Sentenza del 29/01/2016 n. 1692 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 1996, fondato sull'applicazione dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995 e dai successivi D.P.C.M. Il primo motivo riguardava la presunta tardività dell'appello dell'Ufficio, notificato il 7 luglio 2005. Il secondo contestava la legittimità dell'accertamento basato sui soli parametri e la loro applicabilità al contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sospensione dei termini processuali per le liti condonabili ha operato senza soluzione di continuità dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004, rendendo tempestivo l'appello dell'Ufficio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non contestava correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva affermato in astratto la sufficienza dei soli parametri, ma aveva ritenuto inidonee le contestazioni e le prove offerte dal contribuente. P.G. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 600 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181
Accertamento mediante parametri
La norma costituisce la base legislativa per l'utilizzo dei parametri ai fini dell'accertamento dei ricavi e dei compensi, ma la decisione evidenzia che, nel giudizio di legittimità, occorre contestare specificamente la valutazione concreta compiuta dal giudice sulla prova contraria.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi. Nel caso esaminato, il richiamo è stato ritenuto non adeguatamente correlato alla motivazione effettiva della sentenza impugnata.
L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6
Prevede la sospensione dei termini processuali per le liti condonabili. La Corte ha ritenuto che la sospensione operasse dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004 senza interruzioni.
D.L. n. 282 del 2002, art. 16, comma 7
Ha concorso, insieme alle successive disposizioni legislative, a definire la durata della sospensione dei termini processuali.
D.L. n. 269 del 2003, art. 34, comma 3, convertito nella L. n. 326 del 2003
Ha contribuito alla proroga e al coordinamento della sospensione dei termini processuali prevista per le liti condonabili.
D.L. n. 355 del 2003, art. 23 decies, comma 3, convertito nella L. n. 47 del 2004
Ha concorso a mantenere la sospensione dei termini processuali fino al 1 giugno 2004.
Massime di principio
- Quando si contesta la tempestività di un atto processuale, è necessario considerare tutte le disposizioni di proroga o sospensione succedutesi nel tempo, verificando se abbiano operato senza soluzione di continuità.
- In materia di accertamenti fondati su parametri, il contribuente deve fornire elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'inattendibilità del risultato rispetto alla propria situazione economica; una contestazione generica può essere ritenuta insufficiente.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Se il giudice ha deciso sulla insufficienza della prova contraria, non basta contestare in astratto la legittimità dell'utilizzo dei parametri.
- Quando la censura riguarda la valutazione delle prove o l'adeguatezza della motivazione, occorre formulare il motivo secondo il corretto vizio processuale o motivazionale, indicando precisamente l'omissione o l'errore commesso dal giudice.
- Il rigetto o l'inammissibilità dei motivi comporta normalmente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.
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