L.R. Puglia 22/2003
Trasferimento dallo Stato delle risorse di edilizia residenziale - Annualità 2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale acquisisce al bilancio della Regione le risorse statali 2003 per il concorso negli interessi dei mutui di edilizia residenziale, pari a 44.380.691 euro, e le destina in parte al finanziamento delle annualità in conto interessi per interventi sulla casa e in parte al programma nazionale “Contratti di Quartiere II”. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURP.
Trasferimento al bilancio regionale delle risorse 2003 per edilizia residenziale
Trasferimento delle risorse di edilizia residenziale per l’annualità 2003
La legge regionale disciplina l’acquisizione al bilancio della Regione delle somme trasferite dallo Stato per l’annualità 2003 in materia di edilizia residenziale. Si tratta di risorse destinate al pagamento del concorso statale-regionale sugli interessi dei mutui autorizzati e contratti dai soggetti attuatori con banche convenzionate, nell’ambito della Regione interessata.
Destinazione delle somme al bilancio regionale
Le risorse, pari complessivamente a 44.380.691 euro, sono acquisite al bilancio regionale approvato con legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, sul capitolo di entrata 2057005. La norma individua poi la ripartizione interna dei fondi tra due diverse finalità di spesa.
Riparto delle risorse
Le somme acquisite vengono allocate come segue:
- 12.988.103,58 euro sono destinati al capitolo 491036, denominato “Annualità in conto interessi per interventi concessi con legge regionale sulla casa. Anno corrente collegato al capitolo di entrata 2057005. D. lgs. 112/1998”, con incremento dello stanziamento dell’esercizio 2003;
- 31.392.587,42 euro sono destinati al capitolo di nuova istituzione 411010, avente ad oggetto la “Contribuzione finanziaria regionale al programma nazionale denominato ‘Contratti di Quartiere II’ - D.M. 30 dicembre 2002”.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e, per espressa previsione, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La disciplina è quindi riferita all’annualità 2003 e al relativo esercizio finanziario.
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