Ordinanza n. 2207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio di reiezione del ricorso contro il provvedimento dirigenziale di sgombero forzoso dell'immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante alloggio)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado contro un provvedimento dirigenziale di sgombero forzoso dell'immobile occupato. L'appello poneva, in primo luogo, la questione della legittimità dell'esercizio da parte dell'amministrazione dell'autotutela possessoria ai sensi dell'art. 823, secondo comma, cod. civ. In sede cautelare, l'appellante ha rappresentato e documentato una situazione di totale invalidità e l'assenza di altre soluzioni alloggiative, deducendo quindi il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza e dello sgombero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni sollevate dall'appello, compresa quella relativa alla legittimità dell'autotutela possessoria amministrativa ex art. 823, secondo comma, cod. civ., richiedessero un esame più approfondito nella sede di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sul fumus boni iuris. Ha tuttavia ravvisato il periculum in mora, poiché la mancata sospensione avrebbe comportato lo sgombero forzoso dell'immobile, con grave pregiudizio per l'appellante, affetta da totale invalidità e priva di alternative abitative. Ha pertanto accolto l'istanza cautelare, sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e ordinato a Roma Capitale di riesaminare la posizione dell'appellante nelle more del giudizio di merito, verificando possibili soluzioni alternative alla problematica abitativa, inclusa l'eventuale assegnazione di altro alloggio nel territorio comunale ove ne ricorrano i presupposti, nonché valutando la posizione alla luce della deliberazione assembleare n. 21/2025 sugli alloggi di servizio dei custodi e dell'istruttoria svolta in primo grado. Il merito è stato rinviato a un'udienza pubblica nel primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 823, comma 2, cod. civ.
La questione della legittimità dell'esercizio dell'autotutela possessoria da parte dell'amministrazione ai sensi di tale disposizione è stata ritenuta meritevole di più approfondito esame nella fase di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte appellante.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando le questioni di legittimità dell'atto impugnato, inclusa la possibilità per l'amministrazione di esercitare autotutela possessoria ai sensi dell'art. 823, secondo comma, cod. civ., richiedono un approfondito esame incompatibile con la fase sommaria, il giudice può rinviare la valutazione definitiva al merito e fondare la misura cautelare sulla gravità e irreversibilità del pregiudizio.
- L'esecuzione di uno sgombero forzoso può integrare il periculum in mora quando determini un pregiudizio grave per una persona totalmente invalida e priva di soluzioni abitative alternative.
- La sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza può essere accompagnata dall'ordine all'amministrazione di riesaminare concretamente la posizione dell'interessato, verificando soluzioni abitative alternative e applicando la disciplina sopravvenuta pertinente, ove necessario alla tutela effettiva nelle more del giudizio di merito.
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