Cassazione Penale, Ordinanza n. 18930/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 7 ottobre 2024 deducendo un unico motivo: ha contestato l'applicazione della disciplina del concorso formale tra distinte ipotesi di indebita utilizzazione di carta di credito, sostenendo invece che la condotta integrasse un unico delitto ex art. 493-ter c.p., poiché i prelievi di denaro sarebbero stati contestuali. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era inammissibile perché sostanzialmente riproduceva censure già formulate in appello e già disattese, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; la doglianza è stata quindi ritenuta non specifica e solo apparente ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 493-ter c.p.
È la fattispecie richiamata dalla ricorrente per sostenere che i prelievi contestati integrassero un unico delitto di indebita utilizzazione di carta di credito.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancanza di specificità, perché reiterativo di censure già svolte in appello e non confrontato con la motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza sviluppo critico autonomo, questioni già dedotte in appello e già motivatamente respinte dal giudice di merito.
- Il requisito di specificità del motivo di ricorso impone un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata; non è sufficiente una censura meramente apparente o assertiva.
- Quando la censura investe la qualificazione giuridica della condotta, il ricorrente deve spiegare puntualmente perché la motivazione della sentenza di merito sia erronea, non potendo limitarsi a invocare una diversa ricostruzione fattuale senza confutare il ragionamento decisorio.
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