Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1583/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca in autotutela della voltura dell’autorizzazione per la gestione di un impianto stradale di distribuzione carburanti, rigetto del Comando dei Vigili del Fuoco e avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio da parte dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune ha riesaminato e revocato in autotutela l’autorizzazione al subingresso e alla voltura della licenza petrolifera in favore della società subentrante, disponendo il ritorno delle autorizzazioni in capo alla società originaria. Sono stati dedotti violazione di legge e dei principi sul procedimento amministrativo, violazione delle garanzie partecipative, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, le ricorrenti hanno contestato il revirement dell’amministrazione e hanno ricondotto l’intervento al regime della revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990. È stato inoltre impugnato il provvedimento del Comando dei Vigili del Fuoco, ritenuto genericamente censurato, e l’atto dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio.

La decisione

Il ricorso è stato respinto quanto agli atti comunali e al provvedimento del Comando dei Vigili del Fuoco, mentre è stato dichiarato inammissibile quanto all’atto dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, qualificato come endoprocedimentale. Il Tribunale ha escluso la violazione della partecipazione procedimentale perché la comunicazione di avvio era stata inviata dapprima a una casella PEC e, dopo l’indicazione della casella corretta, nuovamente trasmessa a quest’ultima; inoltre, la comunicazione era stata pubblicata sul portale SUAP, accessibile agli interessati e ai tecnici incaricati. Il giudice ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 21-quinquies l. 241/1990, qualificando l’intervento amministrativo come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies. Il serio dubbio sul possesso, da parte della cedente, di un titolo idoneo a consentire il subingresso e la voltura dell’autorizzazione è stato ritenuto sufficiente per l’autotutela, ove la circostanza non fosse stata previamente comunicata all’amministrazione. La rappresentazione non veritiera, anche per omissione, della situazione fattuale impedisce di invocare un legittimo affidamento sull’atto favorevole e rende prevalente l’interesse pubblico al ripristino della legalità. Il giudice ha inoltre rilevato che le ricorrenti non avevano fornito piena prova del possesso del titolo presupposto per la voltura. Il provvedimento dei Vigili del Fuoco, fondato sulla medesima motivazione, è stato ritenuto immune dalle censure. Le spese sono state compensate, ferme quelle già liquidate in sede cautelare.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disposizione disciplina la revoca, ma non è applicabile alla fattispecie, qualificata dal giudice come annullamento d’ufficio di un atto illegittimo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio è ammissibile quando emergano dubbi seri sul presupposto dell’atto favorevole e il privato abbia rappresentato, anche mediante omissioni, una situazione di fatto diversa da quella reale; in tale ipotesi non sussiste un legittimo affidamento e l’interesse pubblico al ripristino della legalità prevale.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    Consente l’intervento in autotutela nei casi in cui il privato abbia rappresentato una situazione fattuale preesistente diversa da quella reale, senza necessità di un previo accertamento penale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • Quando un atto amministrativo favorevole sia stato ottenuto sulla base della rappresentazione, anche omissiva, di una situazione di fatto diversa da quella reale, l’amministrazione può procedere al suo annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, senza necessità di un previo accertamento penale della falsità o dell’illecito.
  • La rappresentazione non veritiera dei presupposti dell’atto favorevole impedisce al destinatario di invocare un legittimo affidamento sulla sua conservazione; in tale situazione l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata prevale sull’interesse privato al mantenimento dell’atto.
  • La comunicazione di avvio del procedimento soddisfa le garanzie partecipative quando sia trasmessa alla casella PEC corretta dopo che l’interessato abbia indicato un diverso recapito e sia inoltre resa disponibile sul portale telematico istituzionale accessibile agli interessati.
  • L’impugnazione dell’atto amministrativo meramente endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e diretto soltanto ad avviare un procedimento successivo, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaPartecipazione al procedimentoIndustria, artigianato e attività produttiveLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcedimento amministrativoCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.