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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35501/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia che, accogliendo l'appello della Procura avverso la decisione del GIP, aveva applicato a Michele Patacca la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. La difesa contestava la valutazione del rischio di reiterazione della condotta in quanto il ricorrente era sostanzialmente incensurato, aveva tenuto un contegno collaborativo dopo il fermo e sussisteva incertezza sull'effettiva natura (principio attivo) e quantità della sostanza sequestrata, con possibile riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata descrivesse con adeguata puntualità gli elementi fattuali e logici (tra cui il rinvenimento di oltre 50 grammi lordi di cocaina inseriti in una attività continuativa di spaccio e il ruolo lavorativo del ricorrente come venditore ambulante, fattore che potrebbe agevolare la reiterazione) che giustificano il rischio di recidiva e la misura applicata. Ha inoltre valutato che le censure difensive non contestavano con la dovuta specificità le argomentazioni del Tribunale e che le incertezze sulla qualificazione della sostanza erano già state considerate dal Tribunale nella modulazione della misura (misura meno afflittiva rispetto ad altre possibili). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa, in applicazione dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Riferito al reato contestato (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti). La Corte ha ritenuto che il quantitativo (oltre 50 grammi di cocaina) e il contesto probatorio consentissero di ravvisare la rilevanza penale ai sensi di questa norma come attività di spaccio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La possibilità di una diversa qualificazione del fatto (es. scenari meno gravosi in relazione a natura/quantità) era considerata dal Tribunale nella scelta della misura; l'incertezza tecnico-scientifica sulla sostanza non è stata ritenuta sufficiente a escludere ogni esigenza cautelare, ma ha influenzato la modulazione della misura adottata.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze. Il ricorso proposto è stato dichiarato inammissibile perché non ha contestato con la dovuta specificità le argomentazioni fattuali e logiche del provvedimento impugnato.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma (euro 3.000) in favore della cassa.

Massime di principio

  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso avverso una misura cautelare occorre contestare con specificità le argomentazioni fattuali e logiche del giudice: censure generiche o astratte sono normalmente inammissibili.
  • La sussistenza di una misura cautelare può essere desunta non solo da precedenti penali, ma anche da elementi concreti dell'attività delinquenziale (quantitativi di droga, modalità di detenzione, continuità dell'attività di spaccio). Anche la sostanziale incensuratezza non esclude automaticamente il rischio di reiterazione.
  • Il ruolo lavorativo o le modalità di vita che agevolano i contatti e gli spostamenti (es. venditore ambulante) possono essere valutati come fattori che aumentano il rischio di protrazione o reiterazione dell'attività illecita.
  • La collaborazione post-fermativa o altre circostanze attenuanti devono essere documentate e contestualizzate per incidere sulla valutazione del rischio cautelare; un comportamento collaborativo episodico o tardivo può non essere ritenuto sufficiente.
  • L'incertezza tecnico-scientifica sulla natura/quantità della sostanza può influenzare la modulazione della misura cautelare (misura meno afflittiva), ma non necessariamente comporta l'esclusione di ogni misura se permangono altri indici di pericolosità.
  • In sede di impugnazione è strategico mirare a dimostrare errori logico-giuridici o omissioni specifiche nella motivazione del provvedimento di merito, non limitandosi a ripetere valutazioni difensive generiche.

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