Cassazione Penale, Sentenza n. 8078/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la misura degli arresti domiciliari applicata dal GIP per il reato di usura aggravata (anche ai sensi dell'art. 416‑bis, comma 1 c.p.). Il difensore ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi degli artt. 274 lett. c) e 275 c.p.p., sostenendo che la presunzione relativa connessa all'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. poteva essere superata con semplici allegazioni difensive: in particolare è stato richiamato il consistente lasso di tempo (anni 4, mesi 6) intercorso tra i fatti e l'adozione della misura, lo stato di incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, l'occasionalità dell'illecito e le modalità esecutive rudimentali; inoltre si è contestata l'adeguatezza e la motivazione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato la ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva nonostante il lungo "tempo silente", limitandosi a richiamare la presunzione relativa ex art. 275, comma 3 c.p.p. e generiche evocazioni di collegamenti con la criminalità locale. La Corte ha affermato che, specie dopo la riforma del 2015, il tempo trascorso e l'assenza di condotte successive devono essere espressamente valutati e, se risultano significativi, possono concorrere a escludere esigenze cautelari. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari (art. 309, comma 7 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
Riferita come aggravante che origina una presunzione relativa di pericolosità/recidiva; la Corte ammette la presunzione ma richiede che il giudice motivi concretamente la sua attualità.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai profili di vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata; il ricorso denunciava carenza della motivazione richiesta per il rigetto del riesame.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte sottolinea che tale presunzione può essere superata e che il giudice deve considerare espressamente elementi come il tempo trascorso e l'assenza di comportamenti successivi che possano indicare perdurante pericolosità.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza al nuovo giudizio a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma richiamata dalla Corte come elemento interpretativo che impone una lettura costituzionalmente orientata della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., accentuando l'obbligo di valutare il tempo intercorso e gli elementi che possano confutare la presunzione.
Massime di principio
- La presunzione relativa di esigenze cautelari prevista per alcuni reati (art. 275, comma 3 c.p.p.) non è incontestabile: il giudice deve valutarla e motivare la sua attualità alla luce degli elementi concreti del caso.
- Un consistente "tempo silente" tra i fatti contestati e l'adozione della misura cautelare, unitamente all'assenza di precedenti, carichi pendenti o condotte successive sintomatiche di pericolosità, può costituire elemento idoneo a superare la presunzione e far escludere le esigenze cautelari.
- Quando il giudice si basa sulla presunzione o su elementi indiziari generici (es. riferimenti a contatti con ambienti criminali), è necessario che indichi in modo concreto le circostanze che rendono attuale il rischio di reiterazione; la mera evocazione non è sufficiente.
- In situazioni analoghe la difesa deve documentare e focalizzare: durata del "tempo silente", assenza di recidive o indizi di continuazione dell'attività criminosa, occasionalità del gesto e caratteristiche esecutive "rudimentali" per provare la non attualità del pericolo.
- Se la motivazione del provvedimento cautelare è carente sotto il profilo della valutazione del rischio di recidiva, la decisione è esposta ad annullamento e rinvio per nuovo esame.
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