Cassazione Penale, Sentenza n. 10124/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa ha impugnato per cassazione sostenendo l'inosservanza di norma processuale a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), in particolare la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., per non aver notificato al difensore la requisitoria scritta del Procuratore generale prevista dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020). La mancata notifica avrebbe compresso le prerogative difensive, impedendo alla difesa di formulare una proposta di concordato in appello e ledendo il diritto al contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la requisitoria scritta del Procuratore generale non era stata notificata al difensore, con violazione dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020, e ha qualificato la nullità come di "grado intermedio" ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c). Considerando la doglianza come "error in procedendo" (art. 606, comma 1, lett. c.), la Corte ha esaminato gli atti e ha annullato la sentenza impugnata. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio, demandando anche alla Corte territoriale di verificare l'eventuale sussistenza della condizione di procedibilità in relazione alla modifica normativa che ha reso il reato (tentato furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose) perseguibile a querela e alla disposizione transitoria che stabilisce che il termine per la presentazione della querela decorre dal 30/12/2022 (art. 85 d.lgs. n. 150/2022 come modificato dall'art. 5-bis, d.l. n. 162/2022, conv. legge n. 199/2022).
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Disciplina le nullità generali e quelle relative all'assistenza dell'imputato; la mancata comunicazione delle conclusioni del PM in giudizio cartolare integra una nullità di grado intermedio attinente all'assistenza e al contraddittorio.
art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020, conv. nella legge n. 176/2020
Prevede, nelle procedure cartolari d'appello svolte in regime emergenziale, l'obbligo di comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa; la violazione di tale obbligo lede il diritto di difesa.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per errori in procedendo; in tali ipotesi la Corte può esaminare anche il fatto e gli atti processuali necessari per valutare il vizio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi del motivo di ricorso; attiene alle modalità di redazione e sintesi del ricorso stesso.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
Disposizioni sull'istruttoria e sulle forme di trattazione in udienza camerale in regime emergenziale, richiamate per giustificare la modalità di trattazione del procedimento.
art. 624, comma 3, cod. pen.
Riguarda il delitto di furto aggravato; la Corte segnala che il delitto in contestazione (tentato furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose) è nel frattempo divenuto perseguibile a querela, modificando la condizione di procedibilità.
art. 85 d.lgs. n. 150/2022; art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.l. n. 162/2022, conv. nella legge n. 199/2022
Termine per la presentazione della querela decorre dal 30/12/2022
Predisposizione transitoria che stabilisce la decorrenza del termine per la querela a seguito della revisione della perseguibilità del reato; la Corte ha disposto che la Corte territoriale verifichi la sussistenza della condizione di procedibilità applicando questa regola transitoria.
Massime di principio
- Nelle procedure d'appello cartolari (disciplinate dall'art. 23-bis d.l. n. 137/2020) la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa costituisce un vizio rilevante: una nullità di grado intermedio che incide sul diritto al contraddittorio e può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- La doglianza relativa a errori in procedendo può essere esaminata in cassazione (art. 606, comma 1, lett. c.); in tali casi la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali.
- La nullità per omissione della notifica delle conclusioni del PM va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo; tuttavia, se la prima occasione utile per dedurla è il ricorso per cassazione, la doglianza è comunque tempestiva.
- Se la violazione ha inciso sulle prerogative difensive (es. impedendo la presentazione di una proposta di concordato in appello), il rimedio è l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando nel frattempo la normativa sostanziale è mutata (es.: reato reso perseguibile a querela), la Corte di rinvio deve verificare la sussistenza della condizione di procedibilità e l'osservanza delle eventuali disposizioni transitorie (ad es. decorrenza del termine per la querela dal 30/12/2022).
- Per la difesa: controllare sempre la ricezione delle conclusioni del pubblico ministero nelle procedure cartolari e, in caso di omissione, eccepire tempestivamente la nullità e valutare l'impugnazione in cassazione se non vi siano stati rimedi nelle fasi successive.
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