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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4919/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14-04-2022 nella parte relativa alla quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione (liquidato in 14.610 euro). Il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello, nel provvedimento di rinvio, avrebbe ecceduto i limiti del devoluto, procedendo a una propria valutazione sull'an della pretesa (sussistenza di colpa grave) e incidendo su profili ormai coperti da giudicato, con conseguente mancanza e illogicità della motivazione sul quantum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, benché il giudice del rinvio si sia in parte discostato dalle indicazioni della sentenza rescindente, le argomentazioni della Corte territoriale sono nel complesso coerenti e non manifestamente irrazionali: il giudice del rinvio ha motivato la esclusione di voci integrative di ristoro in ragione di elementi indicativi di profili di colpa grave (negazione nelle fasi cautelari rispetto a fatti dimostrati, ripetuti arresti per analoghi comportamenti, elementi probatori sugli acquisti di stupefacenti), nonché della presentazione e rigetto dell'istanza di riesame. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio, pur dovendo attenersi alla portata della pronuncia rescindente, può integrare la motivazione e compiere valutazioni necessarie a superare le lacune argu­mentative del primo provvedimento, purché le conclusioni siano coerenti e non manifestamente irrazionali.
  • Questioni già risolte con giudicato sostanziale non possono essere riaperte; tuttavia, se sul punto è intervenuta una pronuncia di merito definitiva o non vi è stata impugnazione da parte degli organi competenti, il giudice deve tenerne conto e motivare adeguatamente eventuali valutazioni ulteriori.
  • La quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione richiede motivazione specifica: non è ammessa una mera equiparazione tra misure cautelari diversi senza spiegare il diverso impatto, e il giudice deve valutare caso per caso l'effettivo pregiudizio subito.
  • Le affermazioni difensive riferite a un 'mutamento di vita' o ad attenuanti di personalità vanno comprovate; dichiarazioni non suffragate da elementi probatori possono essere ritenute insufficienti a ridurre o escludere l'indennizzo.
  • Se il giudice del rinvio ritiene sussistere una causa ostativa alla riparazione (es. profili di colpa), deve esplicitare i fatti e le prove che giustificano tale valutazione, onde evitare censure per carenza motivazionale in Cassazione.
  • La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; pertanto, l'impugnazione senza basi probatorie o giuridiche solide comporta rischio economico.

Testo integrale

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