Sentenza n. 4799/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez. I, n. -OMISSIS- (non notificata), con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Civitella di Romagna n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la rimozione di rifiuti illecitamente depositati nel sottofondo stradale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 di rimozione di rifiuti illecitamente depositati nel sottofondo stradale
Esito
Favorevole al resistente (comune e società fornitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di rimozione. Ha dedotto l'assenza dell'elemento soggettivo della responsabilità richiesto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, sostenendo di essersi limitato a utilizzare materiale certificato end of waste acquistato dalla società fornitrice e che l'eventuale inserimento dei rifiuti fosse imputabile esclusivamente a quest'ultima. Ha contestato inoltre la valutazione del TAR circa la visibilità dei rifiuti, sostenendo che la composizione granulometrica e disomogenea del materiale ne rendesse difficile il riconoscimento, e ha censurato l'applicazione del parametro di diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ., ritenendo che esso non imponesse controlli intrinseci sulla natura del materiale acquistato con certificazione end of waste. Ha infine chiesto un'istruttoria sul materiale rinvenuto nel fondo stradale. La società appellata ha sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità, assorbite dalla decisione di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha definito l'appello in camera di consiglio ai sensi degli artt. 60 e 98 c.p.a., ritenendo sufficiente la documentazione acquisita e non necessarie ulteriori attività istruttorie. Ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha valorizzato il verbale dei Carabinieri, dal quale risultava che il materiale applicato al sottofondo conteneva numerosi rifiuti di varia natura, in parte di dimensioni considerevoli e chiaramente distinguibili dagli inerti, oltre a materiali contenenti fibre di amianto accertate mediante successive analisi. Ha ritenuto che, ad eccezione delle fibre di amianto, i rifiuti fossero immediatamente visibili a occhio nudo per numerosità, tipologia e dimensioni, e che la granulometria disomogenea riguardasse gli inerti, non i rifiuti. Anche ipotizzando che i rifiuti fossero già stati introdotti nella fornitura dalla società, l'appellante avrebbe potuto rilevarne la presenza con un grado di diligenza non elevato al momento dello scarico, senza dover svolgere indagini particolari sull'affidabilità della certificazione end of waste. È stata quindi confermata la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per l'ordinanza ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. Le questioni preliminari sono state assorbite. L'appellante è stato condannato alle spese del secondo grado, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre accessori, in favore di ciascuna parte appellata.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
L'ordinanza di rimozione dei rifiuti presuppone una responsabilità soggettiva dell'autore materiale dell'abbandono o del deposito incontrollato; tale elemento può sussistere anche quando il soggetto non abbia materialmente prodotto o inserito i rifiuti, ma avrebbe potuto accorgersene con la diligenza esigibile nell'impiego professionale del materiale.
art. 1176, comma 2, cod. civ.
La diligenza professionale richiesta all'operatore, nel caso concreto, imponeva almeno un controllo visivo al momento dello scarico del materiale, non un'indagine particolare sull'affidabilità della certificazione end of waste.
art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione dell'appello in camera di consiglio, anche nella sede cautelare, quando la causa è matura per la decisione sulla base degli atti e non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
art. 98 cod. proc. amm.
La causa è stata trattata in sede cautelare per la domanda proposta dall'appellante, ma definita con decisione sull'appello.
Massime di principio
- Ai fini dell'adozione dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti prevista dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, è necessaria una responsabilità soggettiva del destinatario, che può derivare anche dalla colpa consistente nella mancata percezione di rifiuti riconoscibili con ordinaria diligenza professionale.
- L'operatore professionale che utilizza materiale certificato end of waste non è tenuto, in assenza di specifiche circostanze, a svolgere indagini particolari sull'affidabilità della certificazione o sulla composizione intrinseca del materiale; è tuttavia tenuto a rilevare, almeno mediante un controllo visivo ordinario al momento dello scarico, rifiuti numerosi, di dimensioni apprezzabili e chiaramente distinguibili dagli inerti.
- La presenza di rifiuti visibili a occhio nudo, per quantità, varietà e dimensioni, consente di ravvisare la colpa dell'operatore che li utilizzi o li depositi nel fondo stradale, anche qualora si assuma che siano stati inseriti nella fornitura dal precedente detentore o fornitore.
- Non è necessaria un'ulteriore istruttoria quando gli atti, in particolare un verbale di sopralluogo adeguatamente descrittivo, consentono di accertare la visibilità e la riconoscibilità dei rifiuti rilevanti per la responsabilità ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.
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