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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 673/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riconosciuto un legittimo impedimento dell'imputato per detenzione all'estero durante il giudizio di primo grado: la difesa sosteneva che l'imputato era detenuto in Francia e che, per tale motivo, il processo non era stato "rimesso in primo grado"; richiamate norme costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.), norme di procedura (art. 604, comma 5-bis e art. 420‑quater c.p.p.), e la Corte EDU (art. 6 CEDU).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la difesa non avesse documentato tempestivamente l'esistenza della detenzione estera durante il primo grado (l'unico elemento probatorio utile è stato prodotto soltanto nel giudizio di appello), che le asserzioni "informali" non sono idonee a provare il legittimo impedimento e che l'onere di fornire prova documentale ricadeva sulla difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), che sono stati richiamati dalla difesa come base del gravame.

  • art. 604, comma 5‑bis c.p.p.

    Norma relativa alle ipotesi di legittimo impedimento e alla loro prova; la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita prova documentale tempestiva dell'impedimento (detenzione all'estero).

  • art. 420‑quater c.p.p.

    Norma processuale richiamata nella censura sulla motivazione e sui mezzi di prova che la difesa avrebbe dovuto utilizzare; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancata e tempestiva prova dell'impedimento.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha valutato che il diritto di difesa non è stato effettivamente leso in mancanza di prova documentale del legittimo impedimento.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per questioni di garanzie processuali e ragionevole durata del processo; la Corte non ha ravvisato violazioni atteso il mancato supporto probatorio dell'impedimento.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla difesa per la tutela del giusto processo; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce della normativa europea, la mancata prova dell'impedimento esclude la fondatezza della doglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente.

  • art. 129 e art. 609, comma secondo c.p.p.

    Richiamati in motivazione per precisare che l'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione non eccepita in sede di gravame.

  • disp. att. art. 173, comma 1

    Richiamato in merito ai limiti della formulazione dei motivi di ricorso; il ricorso era stato proposto nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att.

Massime di principio

  • La detenzione all'estero può costituire legittimo impedimento alla comparizione, ma deve risultare da atti documentali prodotti tempestivamente: affermazioni informali non sono sufficienti.
  • La prova del legittimo impedimento va fornita durante il grado di giudizio in cui opera l'impedimento (o comunque senza dilazioni tali da renderla tardiva); produrre la documentazione soltanto in appello può essere insufficiente.
  • Il difensore ha l'onere pratico di attivarsi e documentare i mezzi attraverso cui prova lo stato di impedimento (richieste formali a uffici competenti, atti ufficiali), non limitandosi a segnalazioni informali.
  • Se il motivo di cassazione è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; quindi valutare prudenzialmente la fondatezza preventiva del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione impedisce alla Corte di rilevare d'ufficio questioni processuali (es. estinzione per prescrizione) non dedotte o eccepite nei precedenti gradi.

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