Cassazione Penale, Sentenza n. 27606/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per più reati (tra cui estorsione, tentata estorsione, tentato omicidio e detenzione/porto di arma) per presunta carenza di gravità indiziaria rispetto ai fatti ricostruiti tramite immagini video e per la mancata dimostrazione dell'aggravante del "metodo mafioso"; censura anche della motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sull'attualità del pericolo di reiterazione e sulla presunta apoditticità della valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per struttura non consentita; ha richiamato la giurisprudenza sul limite del sindacato di legittimità (la Corte può verificare solo la congruenza e l'adeguatezza della motivazione, non rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti salvo carenze manifeste). Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame: la gravità indiziaria è stata fondata su riprese video (consegna di un panno bianco subito prima degli spari), riscontri del sopralluogo (bossoli, tamburo rotto) e conversazioni intercettate nelle quali l'imputato menzionava particolari riservati; l'inquadramento nel contesto di contrasti camorristici giustifica l'aggravante ai sensi dell'art. 416‑bis. La Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p., trovando non sussistenti elementi idonei a escludere le esigenze cautelari o a richiedere misura meno afflittiva. Conseguenze procedurali: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali, pagamento di una somma equitativamente fissata in euro 3.000 alla cassa delle ammende e invio del provvedimento alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
menzionata come "aggravante di cui all'art. 416‑bis.1. cod. pen."
Il Tribunale ha inquadrato i fatti nel contesto di una contesa tra gruppi camorristici, ritenendo applicabile l'aggravante del metodo mafioso per la modalità e il contesto dell'azione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente a sostenere tale ricostruzione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
menzionata come "doppia presunzione (relativa) di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."
La norma determina una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati in essa elencati; la Corte ha confermato che tale presunzione non è stata efficacemente contrastata dall'impugnante e non è vinta dal solo decorso del tempo.
art. 274 cod. proc. pen.
richiamata come "norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen."
La Corte ha precisato che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulla norma generale dell'art. 274, quindi il richiamo generale alla necessità della misura cautelare ex art. 274 non prevale sulla presunzione relativa prevista per i reati gravi.
art. 94, comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.
citato relativamente all'invio del provvedimento alla Cancelleria per le incombenze
Disposizione procedurale che obbliga l'inoltro del provvedimento alla Cancelleria per gli adempimenti previsti; la Corte ha ordinato tale trasmissione.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in punto di condanna alla somma in favore della cassa delle ammende
La pronuncia è richiamata per il principio che consente l'imposizione di una somma equitativa quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U., n. 11 del 23/02/2000 (Audino)
«in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare ... se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario ...»
Principio secondo cui il sindacato di legittimità controlla l'adeguatezza e la congruenza della motivazione cautelare rispetto a logica e diritto, senza riaprire il giudizio di merito sulla valutazione probatoria ordinaria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari, non rivede la valutazione di merito dei fatti salvo che emergano carenze manifeste, contraddittorietà o illogicità della motivazione; le contestazioni che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non fondate su vizi formali o logici evidenti.
- Le immagini video, anche se non perfettamente nitide, possono concorrere validamente a formare la gravità indiziaria se integrate da altri riscontri (reperti del sopralluogo, bossoli, intercettazioni, dichiarazioni) che corrobano la ricostruzione fattuale.
- Per i reati destinatari della disciplina dell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere: per superarla non è sufficiente il mero decorso del tempo, ma occorrono elementi concreti e specifici che mostrino l'assenza delle esigenze cautelari o l'efficacia di misure meno afflittive.
- Chi contesta una misura cautelare deve proporre argomentazioni precise e circostanziate (nuovi elementi o dimostrazioni concrete) atte a mostrare la manifesta illogicità o la carenza probatoria della motivazione; generiche richieste di diversa lettura delle prove sono facilmente dichiarate inammissibili.
- Quando viene contestata l'aggravante di metodo mafioso è necessario mostrare l'assenza di collegamenti o di elementi che ricondurranno l'azione a logiche associative criminali; tuttavia, il contesto, le modalità operative e le conversazioni intercettate possono legittimamente sostenere tale inquadramento.
- In sede cautelare la motivazione deve illustrare sia la gravità indiziaria che le esigenze di prevenzione (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione): l'esistenza di precedenti specifici o il contesto associativo sono elementi rilevanti per giustificare la misura in carcere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27518/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27570/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27571/2025 del 28/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →