Sentenza del 17/04/2019 n. 2414 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Presentazione dichiarazione - Termine - Scaduto all'entrata in vigore del D.l 78/2010 - Accertamento sintetico - Possibilità - Criteri - Presunzione legale previgente - Ammissibilità - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare, dopo l'entrata in vigore dell'art. 22, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, la previgente disciplina dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973 agli accertamenti relativi a periodi d'imposta per i quali il termine di presentazione della dichiarazione era già scaduto. In particolare, era contestata l'utilizzabilità della presunzione legale secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno dell'investimento e nei quattro anni precedenti.
La decisione
La presunzione previgente è stata ritenuta applicabile. Pertanto, per le dichiarazioni il cui termine di presentazione era già scaduto alla data di entrata in vigore della novella del 2010, l'Ufficio poteva determinare sinteticamente il reddito distribuendo la spesa per incrementi patrimoniali in cinque quote annuali: quella relativa all'anno dell'investimento e le quattro precedenti. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato o comunque non accolto sul punto.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, D.L. n. 78/2010
Ha novellato l'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973.
La disposizione costituisce il riferimento temporale per stabilire se debba applicarsi la disciplina previgente o quella modificata dell'accertamento sintetico.
Legge n. 122/2010
Conversione in legge del D.L. n. 78/2010.
Ha confermato la modifica normativa relativa all'accertamento sintetico dei redditi.
Art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, formulazione previgente
La spesa per incrementi patrimoniali si considera sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
La norma introduceva una presunzione legale di distribuzione quinquennale della spesa, utilizzabile dall'Amministrazione per ricostruire sinteticamente il reddito.
Massime di principio
- Per individuare la disciplina applicabile in materia di accertamento sintetico occorre verificare la data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, non soltanto l'anno cui si riferisce il reddito.
- Se tale termine era già scaduto all'entrata in vigore della riforma del 2010, può essere applicata la presunzione legale prevista dalla versione previgente dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973.
- In base alla disciplina previgente, una spesa per incremento patrimoniale può essere imputata in quote costanti all'anno dell'investimento e ai quattro anni precedenti.
- La presunzione opera come criterio legale di ricostruzione del reddito, ma il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando, secondo le regole applicabili, l'origine non reddituale delle somme o una diversa imputazione temporale.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso considerando periodo d'imposta, data di scadenza della dichiarazione, data di entrata in vigore della novella e natura dell'incremento patrimoniale.
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