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Ordinanza

Ordinanza n. 102/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, (i) della determinazione di ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, giusta nota del 3.5.2023, prot. n. 328189, di indizione della conferenza di servizi S.S. 106 “Jonica” – Lavori straordinari di adeguamento sismico del Viadotto Molinello al km 301+500 della S.S. 106 – Codice SIL: CLMSCZ00577 – Progetto Esecutivo Istruttorio, e di ogni altro atto anteriore a detta indizione, qui non noto, in cui sia stata prevista, giuridicamente e/o tecnicamente, la realizzazione di una passerella pedonale e/o ciclopedonale in affiancamento al ponte Molinello in Comune di Cariati (CS), ivi inclusi, occorrendo, il non noto “applicativo” attivato nell'ambito dell'Accordo Quadro DG03/17 - Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi ai lavori di Manutenzione Straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie, e degli atti, non noti, relativi al “quadro di programmazione e attuazione degli interventi” previsti da ANAS, nella misura in cui detta passerella sia stata progettata, anche a livello di massima, in un sistema bitrave a via inferiore in continuità su tre luci; (ii) della non conosciuta nota del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati con cui sarebbe stata attestata la conformità urbanistica dei suoli sui quali realizzare la passerella, prot. Int. UT n. 5926 del 29.11.2022, acquisita da ANAS con prot. in pari data EDG E n. 0831077; (iii) del parere della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. 29200 del 18.10.2023; (iv) della nota ANAS prot. 0777541 del 6.10.2023, trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza; (v) del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza reso con nota acquisita al protocollo ANAS 0809325 del 17.10.2023; (vi) del parere del Settore Pianificazione della Provincia di Cosenza prot. 60046 del 2.11.2023; (vii) del parere del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, settore 2, della Regione Calabria, prot. 512846 del 20.11.2023; (viii) del parere del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, settore 1, della Regione Calabria, prot. 342896 del 27 luglio 2023; (ix) del parere dell’U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, Settore 1 – Politiche della Montagna, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali della Regione Calabria, n. 413405 del 22.9.2023; (viii) del parere del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, settore 1, della Regione Calabria, prot. 342896 del 27 luglio 2023; (ix) del parere dell’U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, Settore 1 – Politiche della Montagna, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali della Regione Calabria, n. 413405 del 22.9.2023; (x) della determinazione di ANAS, conclusiva della conferenza di servizi recante in oggetto “S.S. 106 “Jonica” – Lavori straordinari di adeguamento sismico del Viadotto Molinello al km 301+500 della S.S. 106 – Codice SIL: CLMSCZ00577 – Progetto Esecutivo Istruttorio” del 24.11.2023, trasmessa alle Amministrazioni convocate in conferenza con nota prot. 930517 del 24.11.2023; (xi) del “dispositivo di approvazione del progetto” di ANAS prot. 867866 del 9.10.2024, anche ai fini della pubblica utilità; (xii) del “progetto esecutivo n. 371864 del 6.5.2024”, non noto, citato nel dispositivo sub (xi); (xiii) della “Relazione Tecnico-Amministrativa in data 3.10.2024 del Responsabile del Procedimento, che ha altresì validato il suddetto progetto, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.” di ANAS, non nota; (xiv) del dispositivo di apposizione del vincolo preordinato ad esproprio di ANAS, di data ed estremi sconosciuti, trasmesso al Comune di Cariati e recante in oggetto “S.S. 106 – lavori straordinari di adeguamento sismico del viadotto Molinello al km. 301+500 della SS. 106 Jonica. – CLMSCZ00577 – Progetto esecutivo”; (xv) della non nota certificazione prot. 831077 del 29.11.2022 resa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati nella quale si attesta la conformità urbanistica dell’opera in oggetto; (xvi) del decreto di occupazione d’urgenza di ANAS prot. n. 0996835 del 9.11.2024; (xvii) del decreto di ANAS, di estremi non noti, che dispone “l’occupazione anticipata finalizzata all’esproprio delle aree, come da allegato elenco beni da occupare, a norma dell’art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001 e dei relativi proprietari”; (xviii) di ogni atto e provvedimento presupposto e comunque connesso, che sia citato e contestato nel corpo del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202501198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di progettazione, approvazione, autorizzazione e occupazione d’urgenza relativi alla realizzazione di una passerella pedonale o ciclopedonale in affiancamento al viadotto Molinello sulla S.S. 106

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, una pluralità di atti adottati o acquisiti nell’ambito del procedimento promosso da ANAS per i lavori straordinari di adeguamento sismico del viadotto Molinello sulla S.S. 106 Jonica, nella parte concernente la realizzazione di una passerella pedonale o ciclopedonale. Sono stati contestati l’indizione e la conclusione della conferenza di servizi, i pareri delle amministrazioni competenti, l’approvazione del progetto anche ai fini della pubblica utilità, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e i decreti di occupazione d’urgenza e di occupazione anticipata delle aree. Il testo dell’ordinanza non espone ancora i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la decisione è limitata alla prosecuzione dell’istruttoria e della fase cautelare.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito nel merito le censure né ha deciso definitivamente sull’istanza cautelare. Ha accordato al verificatore la proroga richiesta e ha modificato il calendario della verificazione già disposta: la relazione preliminare dovrà essere depositata entro il 15 aprile 2026; le parti potranno presentare osservazioni nei successivi dieci giorni; il verificatore dovrà quindi depositare la relazione finale, con le proprie repliche e risposte ai quesiti del Collegio, nei successivi dieci giorni. Il TAR ha inoltre confermato la sospensione interinale dell’avvio dei lavori, limitatamente alla realizzazione della passerella, sino alla camera di consiglio del 20 maggio 2026, fissata per la prosecuzione dell’esame della domanda cautelare. Ha infine stabilito gli indirizzi PEC esclusivi per le future comunicazioni e notificazioni destinate al settore competente del Comune di Corigliano-Rossano.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la tutela cautelare richiesta in via incidentale; l’ordinanza non definisce tuttavia in via definitiva la sussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 22-bis d.P.R. 327/2001

    a norma dell’art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001

    È richiamata quale base normativa del decreto di occupazione anticipata finalizzata all’esproprio; l’ordinanza non svolge alcuna valutazione di legittimità sul suo concreto esercizio.

  • art. 26 d.lgs. 50/2016

    ha altresì validato il suddetto progetto, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.

    La norma è menzionata nell’individuazione di un atto del procedimento progettuale impugnato, senza che l’ordinanza ne esamini l’applicazione.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione anche cautelare, il giudice amministrativo ritiene necessario acquisire una verificazione tecnica, può modificarne i termini, concedere una proroga al verificatore e scandire il contraddittorio mediante un termine per le osservazioni delle parti e un successivo termine per le repliche nella relazione finale.
  • In presenza di un’istruttoria tecnica ancora in corso, il giudice amministrativo può confermare in via interinale la sospensione dell’avvio dei lavori limitatamente alla parte dell’intervento oggetto di specifica contestazione, rinviando la prosecuzione dell’esame cautelare a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGrandi opere e infrastrutture strategicheDecreto di esproprio e procedimentoOccupazione d'urgenza e temporaneaIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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