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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34917/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 Ord. pen. relativo alla pena residua di anni 2 e mesi 10. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la domanda ritenendo persistente la pericolosità sociale del condannato in ragione dei precedenti penali, dell'assenza di una stabile attività lavorativa e della mancanza di un domicilio idoneo (segnalati dall'U.E.P.E.), e aveva altresì dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare generica per la pena residua superiore al limite di due anni. Il ricorrente, per tramite del difensore, denunciava violazione dell'art.47, comma 3, Ord. pen. e travisamento del contenuto degli atti istruttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame. La Suprema Corte ha ritenuto che il provvedimento di merito fosse eccessivamente lacunoso e «polarizzato» su un unico profilo (idoneità del domicilio e stabilità lavorativa), omettendo di valutare compiutamente la situazione di vita complessiva del ricorrente e senza effettuare, né giustificare la mancata acquisizione di, una indagine socio-familiare necessaria per verificare la sussistenza di domicili alternativi o altre prospettive di reinserimento. La discrezionalità del giudice di merito è confermata, ma la motivazione deve essere adeguata e rispondente a canoni logici; l'assenza di un'esaustiva ricognizione degli elementi ha determinato l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa che realizza la finalità rieducativa; richiede una prognosi positiva di emenda basata sull'evoluzione della personalità dopo il fatto. La Corte richiama la necessità che la valutazione compiuta dal giudice di merito sia motivata e comprensiva degli elementi rilevanti.

  • art. 47, comma 3 Ord. pen.

    Richiamata dal ricorrente come norma violata: la giurisprudenza impone che il giudice verifichi l'avvio significativo del processo di emenda e le condizioni concrete di reinserimento, valutando post factum la personalità del condannato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione invocato dal difensore (vizi di motivazione e travisamento degli atti).

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in riferimento alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento a seguito della istanza; contestualizza il procedimento esecutivo ma non muta l'obbligo di motivazione sul merito dell'affidamento.

  • art. 666, comma settimo, cod. proc. pen.

    Norma citata riguardante la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, richiamata nel procedimento ma non decisiva sulla questione di merito.

  • Costituzione, art. 27

    Principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, richiamato come parametro interpretativo che sottende l'istituto dell'affidamento in prova.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova è finalizzato alla rieducazione e richiede una prognosi positiva di emenda basata sull'evoluzione della personalità dopo il reato; non è necessario il ravvedimento già conseguito ma deve esserci un significativo avvio del processo di emenda.
  • La decisione del giudice di merito è soggetta a ampia discrezionalità, ma tale discrezionalità è sindacabile in Cassazione se la motivazione è insufficiente, illogica o non affronta tutti gli elementi di fatto rilevanti.
  • Il giudice deve valutare compiutamente la situazione di vita del condannato (domicilio, lavoro, legami familiari, risorse esterne) e, salvo che il materiale documentale sia già esaustivo e incontrovertibile, deve svolgere o acquisire una indagine socio-familiare specifica.
  • Non è sufficiente richiamare valutazioni riferite a terze persone (es. ex convivente); la valutazione deve riguardare il singolo ricorrente e le risultanze a suo diretto carico, comprese le relazioni dell'U.E.P.E.
  • Se l'emenda non è riscontrata in misura adeguata e i limiti di pena lo consentono, può comunque considerarsi la detenzione domiciliare generica purché sia escluso il pericolo di commissione di nuovi reati; tale opzione richiede comunque motivazione.
  • L'omissione di istruttorie o di valutazioni essenziali ove necessarie può determinare l'annullamento del provvedimento con rinvio per un nuovo esame.

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