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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22921/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia del 07/11/2025 che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra quindici provvedimenti relativi a furti e tentati furti commessi tra maggio 2011 e febbraio 2019 in luoghi diversi. Il ricorso deduceva violazione di norme penali e processuali (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)) e carenze motivazionali: sosteneva che sussistesse un unico disegno criminoso provato dall'identità del bene giuridico, dalla progressione dei reati e dalla condizione di tossicodipendenza dell'imputato quale motore delle condotte, e che il Tribunale aveva sottovalutato l'incidenza patologica della tossicodipendenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione del Tribunale di Pavia che ha valutato singolarmente per ciascun fatto l'epoca, il luogo, la natura del reato e le modalità esecutive, evidenziando l'ampio arco temporale, la diversità dei contesti e delle modalità e l'assenza di elementi sintomatici di una preordinazione unitaria. La Corte ha inoltre confermato il principio secondo cui lo stato di tossicodipendenza, pur dovendo essere considerato se specificamente dedotto e documentato, non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione; nel caso concreto il Tribunale ha rilevato la scarsa documentazione (solo tre sentenze con cenni) e ha valutato la tossicodipendenza non decisiva. Il ricorso è stato qualificato come mera rivalutazione dei fatti; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che i rilievi del ricorrente rientrano in una rivalutazione dei fatti già adeguatamente motivati dal giudice dell'esecuzione e non indicano un vizio specifico di diritto o di motivazione tale da consentire l'accoglimento ai sensi dell'art. 606.

  • art. 671 cod. proc. pen. (modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272, conv. L. 21/02/2006 n. 49)

    La riforma mira ad attenuare le conseguenze per i tossicodipendenti; tuttavia la condizione di tossicodipendenza può influire sulla valutazione della continuazione solo se specificamente dedotta e corroborata da idonea documentazione e se concomitano gli altri requisiti della continuazione. Lo stato di tossicodipendenza e il movente di procurarsi denaro per la droga, da soli, non dimostrano l'originaria ideazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali.

  • art. 81 cod. pen. (riferimento al requisito dell'unicità del disegno criminoso)

    La continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso, cioè un'anticipata ideazione delle plurime violazioni almeno nelle linee essenziali; ciò si accerta tramite indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione. La valutazione di tali indicatori è questione di fatto rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova, o una valutazione indiziaria congrua, di un 'unico disegno criminoso' anticipatamente ideato: omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, analogie nelle modalità, sistematicità e programmazione sono indicatori fondamentali.
  • La tossicodipendenza, pur rilevante e da considerare, non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione: deve essere specificamente dedotta e adeguatamente documentata e accompagnata dagli altri indici richiesti.
  • Un ampio arco temporale, luoghi diversi e modalità eterogenee di esecuzione pesano contro il riconoscimento della continuazione, se non emergono elementi chiari di preordinazione comune.
  • In sede esecutiva le valutazioni di merito del giudice sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione adeguata; il ricorso deve indicare specifici vizi di motivazione o di diritto, non una semplice lettura alternativa dei fatti.
  • Il movente (ad esempio la necessità di procurarsi denaro per la droga) è un elemento indiziario del movente, ma non prova l'originaria e unitaria progettazione dei reati nelle loro linee essenziali.

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