Cassazione Penale, Sentenza n. 22921/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia del 07/11/2025 che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra quindici provvedimenti relativi a furti e tentati furti commessi tra maggio 2011 e febbraio 2019 in luoghi diversi. Il ricorso deduceva violazione di norme penali e processuali (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)) e carenze motivazionali: sosteneva che sussistesse un unico disegno criminoso provato dall'identità del bene giuridico, dalla progressione dei reati e dalla condizione di tossicodipendenza dell'imputato quale motore delle condotte, e che il Tribunale aveva sottovalutato l'incidenza patologica della tossicodipendenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione del Tribunale di Pavia che ha valutato singolarmente per ciascun fatto l'epoca, il luogo, la natura del reato e le modalità esecutive, evidenziando l'ampio arco temporale, la diversità dei contesti e delle modalità e l'assenza di elementi sintomatici di una preordinazione unitaria. La Corte ha inoltre confermato il principio secondo cui lo stato di tossicodipendenza, pur dovendo essere considerato se specificamente dedotto e documentato, non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione; nel caso concreto il Tribunale ha rilevato la scarsa documentazione (solo tre sentenze con cenni) e ha valutato la tossicodipendenza non decisiva. Il ricorso è stato qualificato come mera rivalutazione dei fatti; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che i rilievi del ricorrente rientrano in una rivalutazione dei fatti già adeguatamente motivati dal giudice dell'esecuzione e non indicano un vizio specifico di diritto o di motivazione tale da consentire l'accoglimento ai sensi dell'art. 606.
art. 671 cod. proc. pen. (modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272, conv. L. 21/02/2006 n. 49)
La riforma mira ad attenuare le conseguenze per i tossicodipendenti; tuttavia la condizione di tossicodipendenza può influire sulla valutazione della continuazione solo se specificamente dedotta e corroborata da idonea documentazione e se concomitano gli altri requisiti della continuazione. Lo stato di tossicodipendenza e il movente di procurarsi denaro per la droga, da soli, non dimostrano l'originaria ideazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali.
art. 81 cod. pen. (riferimento al requisito dell'unicità del disegno criminoso)
La continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso, cioè un'anticipata ideazione delle plurime violazioni almeno nelle linee essenziali; ciò si accerta tramite indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione. La valutazione di tali indicatori è questione di fatto rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova, o una valutazione indiziaria congrua, di un 'unico disegno criminoso' anticipatamente ideato: omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, analogie nelle modalità, sistematicità e programmazione sono indicatori fondamentali.
- La tossicodipendenza, pur rilevante e da considerare, non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione: deve essere specificamente dedotta e adeguatamente documentata e accompagnata dagli altri indici richiesti.
- Un ampio arco temporale, luoghi diversi e modalità eterogenee di esecuzione pesano contro il riconoscimento della continuazione, se non emergono elementi chiari di preordinazione comune.
- In sede esecutiva le valutazioni di merito del giudice sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione adeguata; il ricorso deve indicare specifici vizi di motivazione o di diritto, non una semplice lettura alternativa dei fatti.
- Il movente (ad esempio la necessità di procurarsi denaro per la droga) è un elemento indiziario del movente, ma non prova l'originaria e unitaria progettazione dei reati nelle loro linee essenziali.
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