Cassazione Penale, Sentenza n. 20694/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva negato le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, detenzione domiciliare). Il Tribunale aveva motivato il rigetto con la "particolare gravità dei reati commessi", il carico pendente per bancarotta e l'asserita ostatività della condanna ex art. 74 d.P.R. 309/1990, nonché con la mancata produzione di documentazione a sostegno dell'istanza (salvo l'indicazione del domicilio). Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione e erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e dell'art. 74 comma 6 DPR 309/90 (sosteneva che il richiamo all'art. 416 c.p. fa sì che l'ipotesi di cui al comma 6 non sia automaticamente ostativa), ha contestato l'affermazione sulla mancata produzione di documenti (avendo indicato domicilio e dichiarazione di disponibilità della compagna), ha richiamato l'istanza di liberazione anticipata già depositata che avrebbe ridotto il residuo pena e ha denunciato disparità di trattamento rispetto al fratello condannato per lo stesso reato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto tardiva la requisitoria del Procuratore generale (depositata oltre il termine) e ne ha quindi disatteso le conclusioni. Nel merito ha ritenuto il provvedimento impugnato affetto da vizi di motivazione e di diritto: il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente considerato ostativa la condanna ai sensi dell'art. 74 comma 6 DPR 309/1990 e aveva valutato la questione basandosi quasi esclusivamente sulla gravità dei reati e sui precedenti, senza esaminare adeguatamente la personalità e la condotta successiva del detenuto né applicare correttamente i principi di gradualità e di valutazione dell'attitudine al reinserimento. Per tali motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà valutare nuovamente la domanda conformemente ai principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
Legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario), artt. 47 e 47-ter
Richiamati come regole procedurali e sostanziali per l'esame delle istanze di misure alternative e per il potere/dovere del Tribunale di sorveglianza nell'attività istruttoria; la Corte rileva che il Tribunale non ha correttamente svolto la valutazione personologica prevista.
Art. 4-bis Ordinamento penitenziario (richiamo nell'ordinamento)
Il riferimento all'art. 4-bis è richiamato in tema di esclusione dai benefici, ma la Corte ricorda che il rinvio a tali discipline non può essere applicato meccanicamente quando la fattispecie è disciplinata diversamente (cfr. art. 74 comma 6 DPR 309/1990).
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6
La Corte ritiene che la condanna ai sensi del comma 6 non sia automaticamente ostativa ai benefici penitenziari quando, per effetto del richiamo all'art. 416 c.p., la fattispecie si integra con criteri e disciplina non coincidenti con le ipotesi di ostatività automatiche; pertanto il Tribunale aveva erroneamente dichiarato l'ostatività.
Codice penale, art. 416 commi 1 e 2
Il rinvio operato dall'art. 74 comma 6 al testo dell'art. 416 c.p. comporta che la fattispecie debba essere interpretata secondo la stessa disciplina (anche in relazione agli effetti sulla ammissibilità dei benefici), e non sia automaticamente equiparabile alle ipotesi ostative più severe.
Codice di procedura penale, art. 611 comma 1
Applicato per valutare la tardività della requisitoria del Procuratore generale depositata oltre il termine dei quindici giorni antecedenti l'udienza camerale; la Corte ha ritenuto l'intervento tardivo e non ha tenuto conto delle relative conclusioni.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 96
Richiamato per sottolineare i poteri e i doveri istruttori del Tribunale di sorveglianza nella formazione del giudizio prognostico (attività istruttoria e osservazione della personalità del condannato).
Massime di principio
- La sola gravità del reato e i precedenti non possono da soli impedire l'accesso alle misure alternative: il Tribunale deve valutare la personalità e la condotta successiva del detenuto, verificando l'esistenza di elementi positivi e l'avvio di un processo di ravvedimento.
- La fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 DPR 309/1990 non è automaticamente ostativa ai benefici penitenziari per il solo richiamo all'art. 416 c.p.; va interpretata tenendo conto della disciplina concreta richiamata e della natura autonoma del comma 6.
- Il principio di gradualità consente al giudice di richiedere ulteriori periodi di osservazione o esperimenti premiali prima di concedere misure alternative, ma ciò deve essere motivato in rapporto alla specifica persona e ai rischi di recidiva.
- La valutazione deve essere motivata con riferimento a risultati concreti dell'osservazione della personalità e agli elementi di contesto (assenza di nuove denunce, attaccamento familiare, disponibilità di un domicilio idoneo, adesione a valori sociali), non con affermazioni generiche.
- La mancata produzione di documentazione non può essere assunta automaticamente come motivo di rigetto se l'istante ha indicato domicilio e dimostrato la disponibilità di terzi (es. convivente) idonei ad ospitare la misura; il Tribunale deve accertare concretamente l'idoneità del luogo.
- Memorie o requisitorie depositate oltre i termini previsti processualmente possono essere considerate tardive e non valutate; ciò può incidere sul contraddittorio in sede di Cassazione.
- In caso di errori di diritto o di motivazione il giudice di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame, lasciando al Tribunale valutare liberamente gli elementi di fatto ma nel rispetto dei principi richiamati.
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